Category: formazione

“Contrattazione collettiva prestazioni e servizi erogati dall’ente bilaterale ENBIC” Convegno di studi organizzato da UNICA a Lecce

Venerdì 25 ottobre 2024 ore 10:00 (registrazione partecipanti dalle ore 9:30)
Grand Hotel Tiziano LECCE

L’evento organizzato da Federazione Unica e da ENBIC, si pone come obiettivo principale quello di fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita del sistema contrattuale promosso da Federazione Unica con focus sui servizi e strumenti offerti dall’Ente Bilaterale Confederale ENBIC.


Per partecipare al corso è necessario:
– compilare il modulo al link
– iscriversi su Piattaforma Nazionale Consulenti del Lavoro


info
uffcio_comunicazione@federazioneunica.it

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Gli eventi formativi in Webinar di Unica

Come 𝑼𝑵𝑰𝑪𝑨 ci muoviamo costantemente per la valorizzazione e la tutela dei nostri associati, per la partecipazione attiva, per lo sviluppo delle imprese associate e per la piena realizzazione delle imprenditrici e degli imprenditori che contribuiscono al nostro sistema.

Anche per questa stagione 2023/2024 abbiamo realizzato 𝒖𝒏𝒂 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 𝒅𝒊 incontri, 𝒓𝒊𝒗𝒐𝒍𝒕𝒊 𝒂𝒊 𝒔𝒐𝒄𝒊 𝒆𝒅 𝒂 𝒄𝒉𝒊 𝒗𝒖𝒐𝒍𝒆 𝒂𝒗𝒗𝒊𝒄𝒊𝒏𝒂𝒓𝒔𝒊 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒂𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, che vertono su tematiche afferenti il mondo delle imprese, dell’economia, della sostenibilità e del lavoro.

Tutti gli eventi  formativi sono accreditati per la formazione dei Consulenti del Lavoro e rilasciano crediti.

Iscriviti 𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒊𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 ai primi tre incontri della nuova edizione di 𝑼𝒏𝒊𝒄𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒆

 

“Dal Decreto Lavoro al nuovo accordo Stato-Regioni”
Barbara Garbelli, Consulente del Lavoro esperta in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

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“Fondi interprofessionali e formazione finanziata: gli strumenti di Fondo Conoscenza”
Concetto Parisi , Presidente di Fondo Conoscenza
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“Gli adempimenti previsti dai CCNL sottoscritti da Unica”
Avv. Giovanni Ambrosio, Giuslavorista.


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Ambiente Lavoro 2023

Il Presidente di Federazione UNICA Stefano Diquattro, prenderà parte al Convegno organizzato da Training & Consulting in collaborazione con  Enbic Sicurezza e Aifes, dal titolo:

“L’attività di vigilanza in materia di formazione per la sicurezza e le responsabilità giuridiche dei soggetti e dei docenti formatori”

La manifestazione, giunta alla 23° edizione, oltre allo spazio espositivo dedicato ad aziende e associazioni di categoria, riserverà particolare attenzione al modo in cui la tutela della salute sul posto di lavoro è profondamente connessa alle politiche ambientali ed in generale alla sostenibilità aziendale. vai al programma completo

“La Cultura della sicurezza in azienda e il ruolo del Consulente del Lavoro”

 

Lunedì 22 Maggio dalle ore 9:30 alle ore 13:30 presso la Sala Multimediale del Complesso Sant’Ambrogio a Milano, si terrà l’evento formativo organizzato dal Consiglio dell’ Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano con ANCL UP Milano in collaborazione con Unica.

I lavori verranno aperti da Potito Di Nunzio, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, a cui seguiranno i saluti istituzionali di Alessandro Graziano Consulente del Lavoro e Presidente ANCL UP Milano.

I ruoli e gli obblighi delle figure della sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08 e i riflessi dalla L. 215/2021 sull’organizzazione aziendale” il titolo dell’approfondimento dell’Ing. Paolo Schiavone, Responsabile Processo pianificazione e controllo dell’Ispettorato interregionale del Lavoro Nord Ovest, seguirà l’intervento di Alessandro D’Amico vicepresidente di Unica, Presidente di Unica Formazione e Consulente del Lavoro, che evidenzierà l’importanza della cultura della prevenzione. 

Alle 11:45 Barbara Garbelli, Consulente del Lavoro e Presidente ANCL UP Pavia, analizzerà le diverse fattispecie per cui è prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale come previsto dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” con un focus sulle micro imprese e sul ruolo del Consulente del Lavoro.

Chiuderà i lavori Potito Di Nunzio Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano con “L’impresa verso la sostenibilità E.S.G.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata mondiale per la Sicurezza sul Lavoro

Lavoratori, datori di lavoro, governi e enti di tutto il mondo attivi nel settore della salute e della sicurezza, in collaborazione con l’Organizzazione internazionale del Lavoro (ILO), celebrano il 28 aprile la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro ponendo l’accento sulla necessità di creare una nuova « cultura della sicurezza » al fine di ridurre o prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali.

In occasione di questa importante ricorrenza l’ Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Salerno in collaborazione con Federazione Unica e Unica Formazione, organizzano il convegno di studi volto a sensibilizzare, approfondire e diffondere la Cultura della Sicurezza sui luoghi di lavoro.

La salute e la sicurezza sul lavoro devono rappresentare un macro-obiettivo per qualunque azienda ed è compito del professionista Consulente del Lavoro sostenere e diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro e della prevenzione e renderla una best practice condivisa.

All’evento interverranno Carlo Zinno, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Salerno, Alessandro D’Amico, vicepresidente di Federazione Unica e Consulente del Lavoro con “l’importanza della cultura sulla prevenzione“. Seguirà l’intervento tecnico del dott. Giuseppe Cantisano capo dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro area sud, su Accesso ispettivo e verbali di accertamento; Sanzioni in materia di lavoro e provvedimenti del personale ispettivo; Attività di difesa del Datore di Lavoro e ricorsi amministrativi. Seguirà poi Barbara Garbelli Consulente del Lavoro con Sospensione dell’attività imprenditoriale: casi di applicazione; Prevenire la sospensione dell’attività: gli adempimenti obbligatori; Cultura della prevenzione: strumenti applicativi e risparmio contributivo; Il ruolo del Consulente del Lavoro, e infine l’evento si concluderà con l’ avvocato giuslavorista Giovanni Ambrosio che parlerà di Sicurezza ed idoneità al lavoro.

L’incontro è gratuito ed è valido ai fini della FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEI CONSULENTI DEL LAVORO con attribuzione di 4 crediti formativi. iscriviti qui.

 

Fondo Nuove Competenze 2023

La conversione in legge del decreto Milleproroghe, ha rimandato per le aziende interessate ad accedere a Fondo Nuove Competenze, la scadenza del bando di partecipazione per il prossimo 27 marzo.

Fondo Nuove Competenze ricordiamo che è uno strumento di politica attiva, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo il cui obiettivo è sostenere aziende e lavoratori, attraverso lo sviluppo di competenze specifiche e una formazione mirata alla persona, soddisfacendo i fabbisogni emergenti delle imprese.

Le aziende, a seguito di un accordo sindacale di rimodulazione dell’orario lavorativo, possono ridefinire l’orario lavorativo destinando le ore in eccesso alla formazione dei propri dipendenti al fine di migliorarne le competenze o favorire una riqualificazione professionale.

Centrale la funzione di coordinamento e guida delle datoriali nella compilazione dell’accordo. Oltre a tali funzioni il ruolo delle associazioni di categoria è prioritario per la stipula di qualsiasi accordo sindacale alla presenza del datore di lavoro, delle associazioni sindacali dei lavoratori o del rappresentante dei lavoratori.

Il Fondo Nuove Competenze si fa carico del costo del lavoratore in formazione, senza diminuirne lo stipendio e senza costi per l’azienda. Possono aderire al Fondo Nuove Competenze tutti i datori di lavoro del settore privato, gli unici limiti sono legati al monte ore complessivo di formazione per ciascun dipendente, pari a 200 ore, e ai tempi in cui tale formazione deve essere erogata, ossia 150 giorni dall’approvazione della domanda da parte di Anpal, comprensivi di rendicontazione.

Cosa serve alle aziende per partecipare al bando?

Tutte le imprese interessate al bando ANPAL, devono presentare:

  • gli accordi sindacali per la rimodulazione dell’orario di lavoro del personale;
  • il progetto formativo specifico per competenze e organizzazione;

Una volta ottenuti entrambi i documenti, le aziende, previa registrazione al portale MYAnpal possono presentare domanda direttamente sul portale MyAnpal.

Partiamo dagli accordi sindacali di rimodulazione dell’orario di lavoro, che sono la base operativa per accedere al Fondo Nuove Competenze 2023.

In una recente nota, l’Anpal ha specificato gli elementi di base degli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro, che devono contenere:

  • il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
  • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, entro il limite minimo di 40 ore e massimo di 200, per ciascun lavoratore;
  • il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza;
  • i processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica;

Per quanto riguarda il  progetto formativo, vi è la possibilità di creare, molti percorsi di formazione su 3 macro aree:

  • digital, suddiviso a sua volta tra competenze base e competenze specialistiche;
  • green per le skills necessarie alla transizione ecologica;
  • corsi finalizzati al raggiungimento di una qualifica;

Per tutti i percorsi di potenziamento delle skills in azienda al termine della formazione deve essere rilasciata una certificazione che attesti le competenze in ingresso dei singoli lavoratori e, soprattutto, quelle in uscita.

 

In arrivo la stretta ai tirocini extracurriculari, sarà la soluzione giusta?

Stop ai tirocini extracurriculari in favore del contratto di apprendistato, il Ministro del Lavoro Orlando è intervenuto sul tema nell’audizione del 6 aprile 2022 al Senato, anticipando l’attuazione delle misure “stringenti” previste dalla Legge di Bilancio 2022 e le nuove linee guida in materia di tirocini attese entro giugno.  Il Ministro sottolinea come i tirocini extracurriculari siano una delle cause principali dello stato di incertezza occupazionale in cui si trova la maggior parte dei giovani italiani.

I tirocini extracurricolari sono una forma d’inserimento o reinserimento nel modo del lavoro, di soggetti prevalentemente giovani, inoccupati, disoccupati, percettori di Naspi o di reddito di cittadinanza. L’elemento prevalente è la formazione, al fine di far acquisire o aggiornare competenze alla risorsa in modo da arricchire il proprio bagaglio di esperienza e con la possibilità al termine dello stesso, di stipulare un contratto di lavoro presso la medesima o altra azienda.

I dati parlano che due tirocini su tre diventano lavoro stabile, inoltre il tirocinio spesso ha fornito anche da ponte tra il mondo scolastico e quello del lavoro, distanza che nel nostro Paese ancora non trova una soluzione.

Oggi più che mai, ritengo che i tirocini extracurriculari siano indispensabili, in un mercato del lavoro dove la disoccupazione giovanile e i NEET (persona che non ha né cerca un impiego e non frequenta una scuola né un corso di formazione o di aggiornamento professionale) sono in costante aumento. Strumenti che avvicinano giovani e disoccupati al mondo del lavoro devono essere sempre più valorizzati e non soppressi, proprio ora che il mercato del lavoro è in crisi anche per la mancanza di competenze, in quanto la trasformazione digitale impatta sempre di più sulla vita delle persone e quindi anche delle imprese, mirare a formare risorse con nuove competenze è indispensabile.

Se l’alternativa è incentivare il contratto di apprendistato, non lo si fa deprimendo un altro strumento d’inserimento al lavoro, ma semplificando l’enorme burocrazia che il contratto di apprendistato porta con sé come, si pensi ad esempio, normative di applicazione diverse da regione a regione.

Con l’auspicio che gli strumenti di inserimento al lavoro vengano aumentati e migliorati e non di certo ridotti altrimenti, a pagarne il prezzo, non saranno soltanto le aziende ma anche i giovani.

 

Riccardo Trimarco

Consulente del Lavoro

Fondo Nuove Competenze: ammesse a finanziamento 7.500 aziende per oltre 330mila lavoratori

È stata riaperta l’istruttoria e la valutazione di tutte le istanze di accesso al Fondo nuove competenze presentate nei termini, ossia entro il 30 giugno 2021: è quanto stabilisce il decreto del commissario straordinario Anpal del 1° febbraio 2022.
A fronte di 6.710 aziende finanziate nel 2021, grazie alle risorse originariamente disponibili, trovano oggi accesso al fondo 7.513 nuove aziende che coinvolgono circa 333mila lavoratori.

Il Fondo nuove competenze eroga contributi finanziari in favore dei datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, per la partecipazione a percorsi di formazione dei lavoratori.

Per favorire la realizzazione dei progetti formativi, semplificare la gestione e definire alcuni procedimenti sospesi, il decreto introduce modifiche ai termini delle integrazioni, per lo svolgimento delle attività formative e per la richiesta di saldo.

La copertura finanziaria per lo scorrimento è assicurata per circa 500 milioni di euro dalle risorse React-Eu confluite nel Programma operativo Spao (Sistemi per le politiche attive del lavoro) a titolarità di Anpal, per 100 milioni dal bilancio dello Stato (come previsto dall’art. 10-bis del cd. “decreto fiscale”) e, infine, per circa 30 milioni dalle economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni dei contributi già riconosciuti.

Nei prossimi mesi sarà adottato un decreto interministeriale ed un nuovo avviso per la presentazione di nuove istanze a valere sull’ulteriore miliardo di euro disponibile in base alla programmazione delle risorse React-Eu.

fonte ANPAL

Protocollo Smart Working 7/12/2021

Crescente attenzione alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, rispetto della sostenibilità ambientale, volontà di ridisegnare il concetto di lavoro in un quadro di fiducia autonomia e responsabilità condivise, questi i temi che hanno portato alla stesura del “Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità Agile”.
il Gruppo di Studio del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha sottoposto alle Parti Sociali e studiato l’impatto del lavoro Agile sulla vita delle imprese e dei lavoratori durante l’ emergenza pandemica e non solo.
L’indagine ha evidenziato quanto il lavoro in modalità agile favorisca una organizzazione aziendale più snella e produttiva orientata a obiettivi e fasi di lavoro e quindi il bilanciamento tra sfera personale e lavorativa.
Tra i principi generali è evidenziata la volontà del lavoratore e la spinta a creare maggiore comunicazione tra  le parti, inoltre viene sottolineata la differenza tra Lavoro agile e telelavoro a cui continua ad applicarsi la vigente normativa.
Alla base del protocollo è previsto un accordo individuale con il datore in cui vengono stabiliti tutti i parametri della prestazione, tra cui il luogo di attività, le modalità di controllo, l’attività formativa e le pause dal lavoro. Per l’organizzazione della giornata lavorativa è rimarcata l’assenza di un orario rigido di lavoro e dunque maggiore autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati. Inoltre il lavoratore può richiedere permessi orari, previsti dai contratti collettivi, per particolari motivi personali o familiari. Inoltre il datore di lavoro non può richiedere prestazioni di lavoro  straordinario durante le giornate di lavoro agile.
Per quanto riguarda il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa. l’Art 4 evidenzia la libertà del lavoratore di scegliere la sistemazione purché abbia caratteristiche tali da consentirne lo svolgimento in termini sicurezza e riservatezza. L’Art 6 specifica che per i lavoratori in modalità Agile si applicano gli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. alle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali. Inoltre “Ciascun lavoratore agile ha infatti diritto allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato ai lavoratori “non agili” e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità”.  L’aggiornamento professionale resta fondamentale per i lavoratori posti in modalità agile e pertanto al fine di garantire un’adeguata risposta ai loro fabbisogni formativi, essi devono continuare a essere inseriti anche nei percorsi professionali e di sviluppo professionale rivolti alla generalità dei dipendenti, come previsto dall’art. 20, comma 2, l. n. 81/2017. Va favorita, anche con eventuali incentivi, la formazione continua.
In conclusione le Parti sociali convengono sulla necessità di istituire un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile con l’obiettivo di monitorare: i risultati raggiunti, lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale, l’andamento delle linee di indirizzo contenute nel presente Protocollo e di valutarne possibili sviluppi e implementazioni.
Infine è manifesta la volontà di incentivare l’utilizzo del lavoro agile e chiedono urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente vigente e concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello.

Fondo Nuove Competenze

Le Politiche attive in favore della riqualificazione dei lavoratori

L’attuale emergenza epidemiologica e la conseguente crisi economica  hanno evidenziato la necessità di investire,  oggi più che mai, nelle politiche attive del lavoro attraverso un piano strutturale per mantenere intatti i livelli occupazionali e rinfrancare i settori merceologici, duramente colpiti dalla crisi pandemica.

Per tali fini si distingue – nell’ambito delle misure introdotte per contrastare la crisi – il Fondo Nuove Competenze, istituito presso l’ Anpal dal decreto legge “Rilancio” (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104); il fondo è attuato sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e con determinazione Anpal del 4 novembre 2020.

L’obiettivo di tale misura è sostanzialmente duplice, sostenere la ripresa dell’attività lavorativa delle imprese, implementando il processo di adattamento a nuovi modelli organizzativi e produttivi nonché offrire ai lavoratori strumenti innovativi per lo sviluppo di nuove competenze e ciò nell’ottica “innalzare il capitale umano” quale risorsa per adeguarsi alle nuove condizioni di mercato.

Presupposto per l’accesso al Fondo nuove competenze-  la cui gestione è affidata all’Anpal – è la sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello da parte di associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di accordo territoriale), ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda (in caso di accordo aziendale).

La norma  si rivolge quindi ai datori di lavoro privati che stipulino, entro il 31 dicembre 2020 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro dei propri lavoratori, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa o per favorire percorsi di ricollocazione; la riduzione dell’orario di lavoro dovrà essere finalizzata ad appositi percorsi di sviluppo formativo delle competenze del lavoratore.

Le FAQ pubblicate il 23 novembre 2020 dall’Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL) chiariscono che i contributi a fondo perduto del Fondo nuove competenze sono destinati non solo alle imprese, ma a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi i liberi professionisti, che hanno dipendenti e che applicano il CCNL.

Gli accordi sindacali dovranno contenere la descrizione del progetto formativo, il numero dei partecipanti, il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare alla formazione delle competenze (con un limite massimo di 250 ore per ciascun lavoratore).

Nell’accordo sarà necessario individuare con precisione i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa e del conseguente adeguamento necessario per la riqualificazione del lavoratore

Sul punto, la scelta di affidare l’individuazione degli interventi ai contratti di prossimità consente alle parti stipulanti di bilanciare al meglio gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e, al tempo stesso, di adeguarsi alle specifiche peculiarità ed esigenze del comparto produttivo.

E’ di notevole interesse, poi, sottolineare quanto previsto dall’art. 3 del sopracitato D.M. del 9 ottobre 2020 laddove in sede di accordo sindacale, precisa che le attività formative potranno essere finalizzate anche a “promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà produttive” come utile strumento per fronteggiare uno dei principali effetti della crisi occupazione post pandemia, quale l’eccedenza di personale.

Per quanto riguarda la formazione, possono svolgere il ruolo di soggetti erogatori gli enti accreditati dei sistemi nazionali e regionali di formazione professionale, le istituzioni scolastiche, le Università, ma anche la stessa azienda, qualora dimostri il possesso di specifici requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa.

Con riferimento ai termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze gli stessi dovranno essere realizzati e concludersi entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda da parte dell’ANPAL.

Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei

lavoratori.

Si precisa che i termini di 90 e 120 giorni, di natura non perentoria, se motivato da comprovate ragioni, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione da parte dell’ ANPAL.

Le attività formative potranno iniziare anche nel 2021, purché si concludano entro 90 (o 120) giorni dall’approvazione della domanda ed a condizione che gli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro siano sottoscritti entro il 30 giugno 2021.

Sul punto giova precisare che proprio la scadenza di fine anno per la sottoscrizione degli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro dovrebbe essere oggetto di un provvedimento di modifica del decreto attuativo del Fondo, che dovrebbe prevedere – almeno questo è l’auspicio – la proroga del suddetto termine.

L’erogazione del contributo è eseguita dall’ INPS in due tranche: anticipazione del 70% e erogazione del restante 30% a saldo. Il finanziamento, autorizzato da ANPAL con cadenza trimestrale, avviene attraverso il meccanismo dello sgravio contributivo operato dall’INPS e remunera ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, relativo alle ore di frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi.

La dotazione del fondo è costituita, al momento, da 730 milioni di euro, di cui 230 milioni a valere sul Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per il lavoro (PON SPAO), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE). Tale dotazione potrà essere incrementata con ulteriori risorse dei Programmi operativi nazionali e regionali di FSE e, per le specifiche finalità, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e dei Fondi paritetici interprofessionali.

Non v’è dubbio, quindi, che con tale norma il legislatore abbia inteso offrire alle parti sociali, in primo luogo, uno strumento per favorire “la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza”.

Il ricorso a strumenti di protezione, quali il blocco dei licenziamenti economici, le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, l’estensione della platea dei beneficiari circa l’accesso a misure economiche straordinarie, rischia, però, di risultare vano se, alla fine dell’emergenza sanitaria, non si sarà in grado di avviare un importante potenziamento delle politiche attive del lavoro.

Ed infatti la rapida diffusione del virus sull’intero territorio nazionale ha indotto il Governo ad attuare interventi, perlopiù, diretti alla salvaguardia dei posti di lavoro minacciati dalla sospensione delle attività.

Pertanto risulta essenziale implementare  – nelle politiche attive del lavoro –  ulteriori piani strutturali di intervento per aggredire gli effetti provocati dalla crisi occupazionale e per risollevare concretamente i settori più colpiti dalla crisi pandemica; come è indubitabilmente necessario agire sul terreno delle tutele concrete da apprestare alle categorie di lavoratori più deboli, quali giovani e lavoratori precari.

Nonostante un importante investimento sia in termini economici che di capitale umano, la strada è ancora lunga e tortuosa anche in considerazione della necessità di una razionalizzazione istituzionale, in termini di riordino delle potestà legislative che elimini gli effetti distorsivi più evidenti prodotti dall’attuale riparto di competenze tra Stato , Regione ed Enti, in un ottica di armonizzazione  e uniformità delle attività di programmazione delle politiche attive evitando il concreto rischio di un’elevata frammentazione e riduzione della capacità di intervento degli attori che operano in tale ambito.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L’ Avviso FNC prevede che al termine del percorso di riqualificazione, il personale formato consegua una certificazione pari almeno ad un EQF 3 o 4. Nello specifico l’acronimo EQF sta per European Qualification Framework sancito nel 2008 dal Parlamento Europeo. Da un punto di vista tecnico l’EQF “è una griglia di referenziazione, funzionale utile al posizionamento delle diverse qualificazioni rilasciate nei Paesi membri” dell’Unione Europea. Il “confronto si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell’apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli”.

Nel caso l’ Avviso FNC specifica che è buona prassi conseguire la certificazione delle competenze acquisite dal percorso di riqualificazione da un soggetto terzo quindi diverso da chi ha effettuato il percorso formativo.

Ad oggi le istanze presentate sono più di 46.000 e l’auspicio delle Parti Sociali è quello di favorire l’utilizzo del FNC anche per le PMI che ad oggi ricoprono più del 60% del tessuto imprenditoriale Nazionale.

In definitiva il Fondo istituito si presenta non solo quale misura alternativa ai licenziamenti ma anche alla mera collocazione dei lavoratori in cassa integrazione; esso apre infatti ad una diversa prospettiva per affrontare le eccedenze di personale: la riqualificazione dei lavoratori attraverso le nuove competenze anche in termini di innovazione tecnologica.