Il contributo da versare da parte delle Aziende, nei confronti dell’Ente Bilaterale verranno assolti con versamenti da corrispondersi in 12 rate mensili, comprensivi del finanziamento bilateralità e assistenza sanitaria dei dipendenti, secondo le seguenti modalità:

Le Contribuzioni da versare

Si ricorda che i versamenti devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:

Entro il 16 del mese successivo a quello di competenza, ovvero per il mese di gennaio il versamento va effettuato entro il 16 febbraio, per il mese di febbraio entro il 16 marzo, il mese di marzo entro il 16 aprile, il mese di aprile entro il 16 maggio, il mese di maggio entro il 16 giugno, il mese di giugno entro il 16 luglio, il mese di luglio entro il 16 agosto, il mese di agosto entro il 16 settembre, il mese di settembre entro il 16 ottobre, il mese di ottobre entro il 16 novembre, il mese di novembre entro il 16 dicembre, il mese di dicembre entro il 16 gennaio dell’anno successivo.N.B. Se l’assunzione del dipendente avviene dopo il giorno 15 del mese il versamento dovrà essere effettuato dal mese successivo (es. l’assunzione avvenuta il 16 gennaio l’obbligo del versamento scatta dal mese di febbraio e quindi dovrà essere effettuato entro il 16 marzo).
Sè il licenziamento viene effettuato prima del giorno 15 del mese, la contribuzione non è dovuta. Se invece il licenziamento del dipendente, avviene dopo il giorno 15 del mese la contribuzione deve essere versata.