Titolo I

I Principi Generali

UNICA

Art. 1 – Costituzione
1. È stata costituita nel 2007, con scrittura privata depositata all’Ufficio del Registro di Roma, la Federazione denominata “Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, dei Servizi e dell’Artigianato” – in sigla “UNICA”, da ora in poi nello Statuto
denominata Federazione.
2. La Federazione è titolare del seguente codice fiscale 97488200581.
3. UNICA è un’associazione sindacale apartitica, democratica, libera ed autonoma, ha come unico scopo sociale la tutela e la promozione degli interessi delle imprese e degli imprenditori ad essa associati, nei limiti e nelle forme stabilite dal successivo art. 2.
4. L’associazione non può distribuire utili, il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell’associazione è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto.
5. Il socio recedente non può richiedere la liquidazione della quota.

Art. 2 – Soci
1. Possono associarsi ad UNICA le persone fisiche e giuridiche riconducibili alle seguenti categorie:
a) Gli artigiani o le imprese artigiane
b) Gli imprenditori o le imprese, quale che sia la veste giuridica
c) I lavoratori autonomi
d) Organizzazioni, Enti e società no-profit e/o ONLUS
e) Le altre fattispecie, in quanto assimilabili:
• Condomini
• Cooperative
• Consorzi
f) Pensionati precedentemente occupati nelle attività di cui sopra.
2. I soci devono conoscere i contenuti ed accettare lo Statuto ed i relativi Regolamenti ed essere in regola con il pagamento delle quote sociali.
3. Il pagamento delle stesse sarà effettuato preferenzialmente attraverso convenzioni stipulate ai sensi della legge n. 311 del 1973.
4. Eventuali tipologie di soci per i quali fosse impossibile utilizzare la norma generale dovranno essere autorizzate al pagamento diretto mediante delibera del Consiglio Nazionale, in questo caso l’Associazione stipulerà apposita convenzione con un soggetto terzo per l’incasso delle quote associative.

Art. 6 – Scopi
1. UNICA opererà ai sensi dello Statuto con le seguenti azioni:
a) Rappresentanza degli associati presso le Pubbliche Amministrazioni comunitarie, nazionali, regionali e territoriali;
b) Costituzione di consorzi ed associazioni di produttori per promozione e la tutela di specifiche lavorazioni e servizi;
c) Formazione continua per gli aderenti, i loro dipendenti e collaboratori;
d) Stipula i contratti collettivi nazionali di lavoro;
e) Attivazione di Enti bilaterali per la gestione demandata agli stessi dalla contrattazione collettiva;
f) Attivazione servizi previsti dalla legislazione vigente per il supporto alle imprese: caf impresa, invio telematico, confidi di garanzia, collegamento con strutture nazionali e locali delle camere di commercio;
g) Assistenza adempimenti connessi in materia lavoro;
h) Servizio elaborazione dati centralizzato;
i) Assistenza ai soci negli adempimenti connessi al trattamento dei dati sensibili;
j) Sicurezza in materia di lavoro;
k) Promozione, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni,
della cultura della certificazione di qualità;
l) Tutela degli associati in sede giudiziale e stragiudiziale;
m) Utilizzare, ai sensi di legge, i CAT centri assistenza tecnica;
n) Costituire o raggiungere accordi operativi con Enti di Patronato;
o) Promuovere fiere e mostre mercato;
p) Promuovere la cooperazione tra le imprese a livello Europeo;
q) Istituire centri studi;
r) Iniziative editoriali, pubblicazione di libri, riviste, notiziari, sia in formato cartaceo sia elettronico;
s) Promuovere ogni iniziativa utile alla tutela e allo sviluppo delle piccole imprese, e ogni altro servizio che gli organi direttivi potranno deliberare, nel rispetto della normativa vigente per le associazioni non riconosciute.

Art. 11 – Disciplina interna
1. UNICA ritiene che il successo di un’associazione sia primariamente riconducibile alla correttezza dei rapporti interni tra i Soci e tra le diverse articolazioni della Federazione.
2. In forza di questa convinzione il presente Statuto fissa specifiche norme comportamentali e, in caso di infrazioni alle stesse, regole di verifica dell’operato dei singoli e, se necessario, di sanzione delle violazioni al Regolamento Deontologico che il presente Statuto individua.
3. Il Presidente Nazionale, in prima istanza, ed il Consiglio Nazionale, in seconda ed ultima istanza, assicurano la giurisdizione interna di UNICA, essi operano ai sensi del presente Statuto ed esclusivamente per i dirigenti ai sensi del regolamento deontologico, che viene
sottoscritto per accettazione da tutti i Dirigenti al momento dell’accettazione della carica.
4. Le sanzioni comminabili sono quelle di cui all’articolo successivo.

Titolo II

Strutture Nazionali

UNICA

Art. 13 – Strutture Nazionali
1. La struttura nazionale di UNICA è articolata in organi elettivi, di garanzia e di coordinamento.
2. Gli organi elettivi sono:
a) Il Congresso, art. 14;
b) Il Consiglio Nazionale, artt. 15 e 16;
c) Il Presidente Nazionale, artt. 17 e 18;
d) Il Vice Presidente, artt. 19 e 20;
e) Il Direttore Centrale, artt. 21 e 22;
f) Il Segretario Generale, artt. 23 e 24.
3. L’organo di garanzia è:
a) Il Revisore unico, art. 25.
4. L’organo di coordinamento è:
a) La Segreteria Federale, artt. 26 e 27