In caso di mancato possesso della patente a crediti, è prevista una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una multa non inferiore a 6.000 euro e comporta l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto n. 132 del 18 settembre 2024, ha introdotto una nuova patente a crediti per promuovere la sicurezza nei cantieri edili. Questo strumento, in vigore dall’1 ottobre 2024, mira a migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri. La richiesta della patente avviene tramite una procedura telematica disponibile sul portale istituzionale del Ministero.
Requisiti e obbligatorietà
Dal 1° ottobre 2024, tutte le aziende operanti in cantieri temporanei e mobili, incluse le imprese artigiane, sono obbligate a ottenere questa patente, come previsto dall’art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024.
Sono esentate le aziende con qualificazione SOA di classe III o superiore e quelle che si occupano esclusivamente di forniture o servizi intellettuali.
Come ottenerla
Per ottenere la patente, le aziende devono soddisfare una serie di requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e artigianato.
- Adempimento degli obblighi formativi previsti dalla normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ove applicabile;
- Certificazione di regolarità fiscale (DURF) in determinati casi.
La patente viene rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e contiene informazioni fondamentali come dati anagrafici, numero di patente, punteggio iniziale e aggiornato, e eventuali sospensioni o decurtazioni di crediti.
Crediti e punteggi
Al momento del rilascio, la patente parte con 30 crediti, consentendo alle aziende di operare immediatamente nei cantieri. Questo punteggio può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti attraverso investimenti in sicurezza, attività formative aggiuntive o certificazioni come la UNI EN ISO 45001. I crediti iniziali sono assegnati in base all’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio: ad esempio, un’azienda attiva da oltre 20 anni riceve fino a 10 crediti. Inoltre, ulteriori crediti sono attribuiti per iniziative che migliorano la sicurezza e il rispetto delle norme contrattuali.
Decurtazione dei crediti e sospensione della patente
La patente è soggetta a una possibile decurtazione di crediti in caso di violazioni gravi delle norme sulla sicurezza. La sospensione della patente può essere disposta dall’Ispettorato in caso di gravi infortuni o recidive, con una durata massima di 12 mesi. In caso di incidenti con esiti mortali, la sospensione è obbligatoria.
Imprese straniere
Le imprese e i lavoratori autonomi provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea devono presentare un’autocertificazione che dimostri il riconoscimento della documentazione equivalente rilasciata nel loro Paese di origine. In assenza di tale documento, sarà necessario richiedere la patente in Italia.
Recupero dei crediti
Le aziende che subiscono decurtazioni di crediti possono recuperarli attraverso investimenti in materia di sicurezza o mediante la verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL, INAIL, aziende sanitarie e rappresentanti dei lavoratori.
In sintesi, la patente a crediti rappresenta un importante strumento per garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri, premiando le aziende più virtuose e sanzionando quelle che violano le regole.
Sanzioni
In caso di mancato possesso della patente a crediti, è prevista una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma pari al 10% del valore complessivo dei lavori affidati nello specifico cantiere. La multa non potrà essere inferiore a 6.000 euro, non è soggetta a diffida e comporta l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Procedura di Richiesta
- Dal 01 /10 2024 e fino al 31/10/2024 sarà possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti (laddove richiesti dalla normativa vigente) dall’art. 27, c.1 del D.Lgs 81/2008.
- L’invio delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it entro il 31/10 /2024
- Dal 1/11/2024 risulterà necessaria la presentazione della richiesta di rilascio della patente a crediti tramite il portale dedicato dell’Ispettorato Nazionale Del Lavoro, mostrato in anteprima 27/9 c.a. dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Solo dopo l’avvenuta dichiarazione e la verifica del possesso di questi requisiti, la patente a crediti verrà rilasciata e sarà possibile accedere ai cantieri temporanei e mobili.