Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DISCOLL)

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. 2.
– Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
– Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di
incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo

Note: Per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020, i termini per la presentazione delle domande NASPI sono ampliati da 68 a 128 giorni. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità

Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
– L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
– -Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

Note:  Viene riconosciuta una indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020, per i lavoratori operai agricoli a tempo determinato , non titolari di pensione, che abbiano raggiunto almeno 50 giornate di lavoro effettivo di lavoro agricolo nel 2019.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica covid – 19, viene prorogato il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola (decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389).
La proroga interviene a favore dei dipendenti operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato nonché per le figure equiparate di cui all’art. 8 legge 12.03.168 n. 334, residenti o domiciliati sul territorio nazionale.
La proroga ha durata sino al 01.06.2020, e vale per le domande ancora non presentate.
L’ articolo 31 del DL “ Cura Italia” prevede che le indennità sopra richiamate non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza, ai sensi del D L 4 2019 convertito con modificazioni dalla L 26 2019

Art. 29 (indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

NOTE: Ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari il cui rapporto di lavoro è cessato involontariamente nel periodo compreso tra gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto , è riconosciuta una indennità di euro 600 per il mese di marzo, che non concorre alla formazione del reddito.

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro.
– L’indennità non concorre alla formazione del reddito e viene erogata dall’INPS nel limite di
spese complessivo di 203.4 milioni di euro per l’anno 2020

Art. 26 (misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei dipendenti del settore privato)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
– Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104
del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9. 3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità pubblica. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande
– .Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Note: Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computato ai fini del periodo di comporto.
In tal caso, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del
provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, fermo restando che sono
considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della
presente disposizione, anche in assenza di tale provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Per i lavoratori in possesso di riconosciuta disabilità con connotazione di gravità ( art. 3 comma 3 L.104 del 92) il periodo di assenza dal servizio è equiparato a ricovero ospedaliero

Art. 24 (estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 legge 5 febbraio 1992 n. 104)

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
– Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le
esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati
nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità

Note: I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020 per:
– I lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
– I lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto
alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).
Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese).
Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre.
Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.
Sono stati aumentati i giorni di permesso, ma non sono cambiate le modalità di richiesta e di utilizzo. Quindi se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, è possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020).

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 l. 8.08.1995 n. 335, e i lavoratori autonomi , per emergenza covid – 19)

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni – i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi
sono coperti da contribuzione figurativa.
– Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
– I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito
individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
– La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
– Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
– Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
– Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

– 8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1.
– Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. 9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. 10.Le modalità operative
per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall’INPS.

Note: Per i genitori, anche affidatari, che lavorano con figli a causa della sospensione dell’attività scolastica è previsto un congedo parentale di 15 giorni – continuativi o frazionati – pagati al 50% della retribuzione (nell’importo non sono calcolati i ratei di 13°, 14° ed altri premi).
Può essere utilizzato alternativamente da entrambi i genitori – fermo restando il limite massimo di 15 giorni L’età dei figli non deve superare i 12 anni.
E’ prevista l’esenzione da limiti in caso di condizioni di disabilità.
La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Qualora uno dei genitori sia già in congedo parentale questo viene convertito in congedo speciale indennizzato al 50% e non viene computato ai fini della durata.
Per i genitori che svolgono entrambi attività lavorativa ed in presenza di figli in età tra i 12 e i 16 anni, sussiste il diritto ad astenersi fino alla riapertura delle scuole ; la predetta astensione non è retribuita ma il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare il posto di lavoro e dunque sussiste il divieto di licenziamento.
Un congedo specifico è previsto per i genitori iscritti alla Gestione Separata INPS; congedo per il quale è riconosciuta una indennità , per ciascuna giornata indennizzabile , pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo il calcolo utilizzato ai fini della determinazione della indennità di maternità.
Tale indennità è prevista altresì per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS ( indennità commisurata al 50% delle retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge in ragione del lavoro autonomo svolto)
La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o genitore non lavoratore
In alternativa alle suddette prestazioni i lavoratori dipendenti nonché i lavoratori, iscritti alla Gestione Separata Inps, potranno optare per la corresponsione di un bonus per l’utilizzo di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di euro 600, utilizzabile per un periodo di 15 giorni.
Esclusivamente quest’ultima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi non iscritti alla Gestione Separata INPS, previa comunicazione alla cassa previdenziale di appartenenza, tramite il libretto famiglia legge 24 aprile 2017 n. 50.
Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvederà al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l’INPS procederà al rigetto delle domande presentate.

 

Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
– Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
– Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
– L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 2.

NOTE: La principale novità è il campo di applicazione: tutti i datori di lavoro del privato, anche con un solo dipendente, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi (Diocesi, parrocchie), con la sola esclusione del lavoro domestico.
La gestione è affidata alle regioni e province autonome, che possono riconoscere la Cigd per periodi massimi di nove settimane, con riferimento ai dipendenti in forza al 23.2.2020, in conseguenza dell’emergenza, e anche per la cassa in deroga è necessario l’accordo preventivo tra la Regione e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche in via telematica
per quanto concerne i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.
Per quelli con meno i 5 dipendenti l’accesso non è subordinato a nessun accordo.
Su tale punto si pone un problema interpretativo: secondo la norma, l’accordo richiesto non sarebbe tra imprese e sindacati, ma solo tra Regioni e sindacati! Si attendono circolari interpretative dal Ministero del Lavoro.
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS.
E’ previsto un TETTO MASSIMO di spesa per le prestazioni di cui al presente articolo stabilito in 3.293.2 milioni di euro per il 2020

Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 decreto “Cura Italia”:
– per un periodo non superiore a nove settimane.
– La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.
– La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
– I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3.
– Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 9.
– Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

NOTE: L’assegno di solidarietà del FIS può essere sospeso e sostituito con 9 settimane di assegno ordinario.
Le nove settimane extra non incidono sulla durata massima relativa all’assegno ordinario e dunque i periodi di coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario ex art 19 non sono conteggiati nei limiti di durata previsti dal d lgs 148 2015.
L’INPS provvederà al monitoraggio del limite di spesa, con ciò si vuole dire , che al raggiungimento del predetto limite ( 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020) , non verranno prese in considerazione ulteriori domande.

Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane:
– La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
– La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Note: Alle aziende che al 23 febbraio hanno in corso periodi di Cigs, il decreto legge dà possibilità di fare domanda per la nuova cigo, per un massimo di nove settimane, in sostituzione della cigs in corso che viene sospesa.
La richiesta può avvenire anche per gli stessi lavoratori beneficiari della Cigs a zero ore.
La sospensione degli effetti della cassa integrazione straordinaria e la conseguente concessione del periodo di integrazione salariale ordinaria consentono l’esclusione del conteggio di quest’ultima trattamento ai fini dei limiti previsti dal dlgs 148/2015 e cioè la durata massima complessiva ( art- 4 commi 1 e 2 e art. 12 concernente la durata delle integrazioni salariali ordinarie).
In deroga all’art. 5 del dlgs 148/2015 non si applica la cd contribuzione addizionale limitatamente al periodo di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale covid – 19.
Anche per questa fattispecie sussiste la l’esonero dall’applicazione degli articoli 24 e 25 del dlgs 148/2015, e cioè l’esclusione della fase di informazione e consultazione sindacale, limitatamente ai termini procedimentali.
L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa, con ciò si vuole dire , che al raggiungimento del predetto limite ( 338,2 milioni di euro per l’anno 2020) , non verranno prese in considerazione ulteriori domande.