Tredicesima mensilità più bassa nel 2020 a causa del COVID19

Quest’anno la Tredicesima mensilità più bassa a causa del COVID

Per quanto successo nei mesi scorsi, ancora oggi , molte aziende sono costrette ad utilizzare la cassa integrazione per i loro dipendenti, al fine di fronteggiare la crisi economica. L’utilizzo di tale strumento oltre ad incidere, con una differenza negativa, su quanto percepito rispetto allo stipendio mensile, inciderà anche sulla tredicesima mensilità.

L’importo varierà in basa sia alla durata del periodo di cassa integrazione, sia per i motivi: sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

La tredicesima si matura mensilmente sulla base delle ore lavorate e per poterne godere appieno occorre che si abbia lavorato per tutto l’anno. Quest’anno il datore di lavoro erogherà la 13° mensilità per i soli ratei proporzionati ai mesi lavorati; per i mesi di cassa integrazione l’INPS ha erogato quanto dovuto di sua competenza già nell’importo dato per la cassa integrazione.

Si può riassumere che chi è stato in cassa integrazione a zero ore, non matura per quel periodo la gratifica natalizia perché la cifra spettante è già compresa nel bonifico mensile che l’Inps ha erogato al lavoratore.

Chi è stato in cassa integrazione con orario ridotto ha invece diritto ai ratei di tredicesima, ma solo  sulle ore lavorate, di conseguenza risulterà più bassa rispetto a quella di un anno “normale”.

Ad essere interessati dalla decurtazione sono solo i lavoratori in cassa integrazione, mentre la riduzione non riguarderà i pensionati, i dipendenti pubblici né quelli privati che abbiano continuato a lavorare come sempre.

CDL Riccardo Trimarco
Presidente Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli

TREDICESIMA PIU’ BASSA NEL 2020 – CAUSA COVID19

 

Quest’anno la Tredicesima mensilità più bassa a causa del COVID
Per quanto successo nei mesi scorsi, ancora oggi , molte aziende sono costrette ad utilizzare la cassa integrazione per i loro dipendenti, al fine di fronteggiare la crisi economica. L’utilizzo di tale strumento oltre ad incidere, con una differenza negativa, su quanto percepito rispetto allo stipendio mensile, inciderà anche sulla tredicesima mensilità.

L’importo varierà in basa sia alla durata del periodo di cassa integrazione, sia per i motivi: sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

La tredicesima si matura mensilmente sulla base delle ore lavorate e per poterne godere appieno occorre che si abbia lavorato per tutto l’anno. Quest’anno il datore di lavoro erogherà la 13° mensilità per i soli ratei proporzionati ai mesi lavorati; per i mesi di cassa integrazione l’INPS ha erogato quanto dovuto di sua competenza già nell’importo dato per la cassa integrazione.

Si può riassumere che chi è stato in cassa integrazione a zero ore, non matura per quel periodo la gratifica natalizia perché la cifra spettante è già compresa nel bonifico mensile che l’Inps ha erogato al lavoratore.

Chi è stato in cassa integrazione con orario ridotto ha invece diritto ai ratei di tredicesima, ma solo  sulle ore lavorate, di conseguenza risulterà più bassa rispetto a quella di un anno “normale”.

Ad essere interessati dalla decurtazione sono solo i lavoratori in cassa integrazione, mentre la riduzione non riguarderà i pensionati, i dipendenti pubblici né quelli privati che abbiano continuato a lavorare come sempre.

 

 

                                                                                  CDL Riccardo Trimarco

Presidente Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli

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Corso On-Line Best Practices per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ai tempi del COVID-19

UNICA per far sentire ancora di più la propria presenza nei confronti delle aziende associate ha organizzato, attraverso UNICA Formazione, un percorso formativo utile per le aziende che dovranno essere operative e gestire la Fase2.

Il percorso formativo On-Line tratterà le tematiche previste dal Nuovo protocollo Sicurezza del 24/04/2020 e prevede i contenuti validi per gli obblighi previsti per i Datori di Lavoro con consigli utili per la prevenzione e gestione delle procedure da attuare in materia di Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

A fine corso verrà riclasciato un attestato di partecipazione utile e valido ai fini degli adempimenti previsti dal Protocollo Sicurezza sottoscritto il 24/04/2020.

Per partecipare basta compilare il form che trovi in basso oppure scaricando la locandina ed inviarla, compilata, all’indirizzo unica_formazione@federazioneunica.it o segreteria_nazionale@federazioneunica.it

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➡️ Al via il webinar gratuito per le aziende che devono rispettare le procedure previste dal nuovo Protocollo Sicurezza.

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UN NUOVO “AMMORTIZZATORE” AL PASSO CON LA FASE 2!!!

 

Misure a sostegno delle imprese
Le varie misure di cassa integrazione che il Governo ha messo in atto per fronteggiare la fase uno della pandemia sono stati strumenti utili principalmente nella fase di inattività delle imprese. La loro applicazione seppur con procedure burocraticamente complesse e ritardi nei pagamenti in linea teorica è utile ad evitare la perdita di migliaia di posti di lavoro.

Si tratta di strumenti di “politica passiva”, pertanto non si addicono di certo alla fase due, in cui l’obiettivo è quello di accompagnare le imprese alla ripresa, soprattutto quella economica.

Tra pochi giorni le attività commerciali e quelle del settore food and beverage potranno riaprire con orario ordinario. Tale riapertura purtroppo non coinciderà con quella economia che avrà bisogno di tempi più lunghi causando una seria e preoccupante difficoltà ad ogni impresa nel garantire la stessa condizione “ pre-emergenza Covid”ai propri collaboratori.

Proprio per questi motivi, il Governo dovrebbe mettere in atto nuovi strumenti che siamo idonei a supportare le imprese al pagamento delle retribuzioni e dei relativi contributi previdenziali. Occorrerebbe una nuova misura che ridistribuisca il costo del personale dipendente, dove lo Stato eroghi almeno il 50% della retribuzione e degli oneri  tramite pagamento diretto al lavoratore o sotto forma di credito d’imposta alle imprese in maniera immediata, e il 50%  venga erogato dal datore di lavoro; almeno per il periodo di tempo legato alla seconda fase dell’emergenza in modo da accompagnare le imprese verso una ripresa più rapida e solida.

Tale iniziativa permetterebbe ai lavoratori di poter riprendere il proprio lavoro negli stessi orari e quindi alle stesse condizioni economiche precedenti alla pandemia e ai datori di lavoro di ottemperare ai propri obblighi continuando a fare impresa in un momento in cui i costi da sostenere sono di gran lunga inadeguati al flusso economico, in modo da evitare il rischio di  chiusura di tante attività e perdita di posti di lavoro.

 

 

                                                                                  CDL Riccardo Trimarco

Presidente Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli

Articolo Federazione UNICA Italia Oggi – 05/05/2020

✅ Un nuovo modello di sviluppo;
✅L’analisi di come cambierà lo scenario della contrattazione collettiva;
✅Un manifesto condiviso su come e con quali strumenti dovrà ripartire il paese.

Scarica l’articolo e segui le news e le pubblicazioni di UNICA

FederazioneUNICA_ItaliaOggi_05/05/2020

Decreto “Cura Italia” I PUNTI SALIENTI

Con l’emanazione del Decreto “Cura Italia” non sono mancate le analisi che sono utili per coloro a cui è rivolto – Aziende ed Imprednitori, ma ancor di più gli approfondimenti vengono a supporto anche dei Professionisti di settore che, mai come ora, sono chiamati a essere centrali per le aziende.

Il nostro contributo vuole essere un supporto per coloro che vengono chiamati ad intevenire per meglio adempiere alle disposizioni emate.

Ecco un focus informativo sulle principali novità, in materia di lavoro, del decreto “Cura Italia”.

Grazie al lavoro dell’ avv. Paolo Ioele tentiamo di dare un contributo interpretativo a vantaggio di tutti gli attori, per offrire indicazioni operative che possano essere di supporto alle imprese nella gestione del personale dipendente.

QUADRO SINOTTICO

Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario);

Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria);

Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso);

Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga);

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 l. 8.08.1995 n. 335, e i lavoratori autonomi , per emergenza covid – 19);

Art. 24 (estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 legge 5 febbraio 1992 n. 104);

Art. 26 (misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei dipendenti del settore privato);

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

Art. 29 (indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali);

Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo);

Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DISCOLL);

Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale;

Art. 39 ( LAVORO AGILE);

Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti);

Art. 63 (PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI);

 

Art. 63 (PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti di imposta riconoscono , in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione
corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo sarà compensato dai sostituti sul modello f24.

Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Note: Per due mesi le aziende non potranno licenziare un dipendente per motivi economici, cioè per giustificato motivo oggettivo. Il provvedimento sarà vietato anche in forma collettiva. In entrambi i casi, si parla di provvedimenti attuati dopo il 23 febbraio 2020, cioè dal giorno in cui è scoppiata in Italia l’emergenza coronavirus. Il divieto è contenuto nel decreto Cura Italia presentato ieri dal Governo.
Dall’entrata in vigore del decreto, dunque, non può essere né avviata né conclusa alcuna procedura di licenziamento collettivo o individuale avviata dopo il 23 febbraio se non per motivi disciplinari, cioè per giusta causa, o giustificato motivo soggettivo.
Un capitolo a parte merita il licenziamento per superamento del periodo di comporto ( cfr malattia a causa del coronavirus), in quanto necessità di valutazioni anche sullo stato morbile.
Significa che, nel caso in cui il procedimento abbia avuto inizio dopo tale data, deve restare
congelato per 60 giorni anche nel caso in cui la motivazione economica sia legata agli effetti negativi scaturiti dall’emergenza Covid-19, il che sembrerebbe lasciare intendere che il loro termine prenderà a correre nuovamente allo scadere del sessantesimo giorno. E’ evidente la formulazione infelice della norma.
La violazione di tale divieto potrebbe determinare la nullità del licenziamento.
Come noto, un licenziamento deve essere impugnato stragiudizialmente entro 60 giorni dalla comunicazione di esso; nei successivi 180 deve essere depositato il conseguente ricorso giudiziale.
Ebbene, l’art 46 non sembra sospendere tali termini, che dunque rimangono confermati.

Art. 39 ( LAVORO AGILE)

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo
familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
– Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta
capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento
delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge
22 maggio 2017, n. 81.

Note: Un richiamo deve essere fatto anche al DPCM del 9 marzo che prevede la possibilità per il datore di disporre il lavoro agile.
Il lavoro agile è una modalità della prestazione di lavoro che, secondo le norme ordinarie, è oggetto di un patto modificativo firmato dal singolo lavoratore e dal singolo datore di lavoro (poi abbiamo anche degli accordi sindacali, ma la legge richiede l’accordo individuale).
Invece, per quanto riguarda il DPCM, consente al datore di lavoro unilateralmente di adottare lo smart working nei confronti dei lavoratori.
Non c’è un diritto del lavoratore di lavorare in smart working: c’è invece la possibilità per il datore di lavoro di applicare lo smart working.
Lo smart working rientra, a questo punto fino al 3 aprile secondo il DPCM, nei poteri del datore di lavoro di modificare la prestazione lavorativa trasformandola in smart working.
Potrebbe essere sufficiente anche una semplice comunicazione, anche se rimane il problema del controllo della prestazione che deve comunque trovare una disciplina e una specificazione.
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento della prestazione in smart working, la
comunicazione diretta al lavoratore farà riferimento agli accordi sindacali o regolamenti aziendali sullo smart working ove esistenti, oppure le aziende potrebbero adottare un proprio regolamento sulle modalità di lavoro in smart working da pubblicare sul sito aziendale.
Queste norme completano il quadro delle disposizioni volte a favorire l’adozione
dello smart working già previste dai precedenti interventi del Governo

Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
– Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Note: sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per i lavoratori domestici in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 31.05.2020.
i pagamenti dei contributi di cui sopra possono essere effettuati entro il 10.06.2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.