Decreto “Cura Italia” I PUNTI SALIENTI

Con l’emanazione del Decreto “Cura Italia” non sono mancate le analisi che sono utili per coloro a cui è rivolto – Aziende ed Imprednitori, ma ancor di più gli approfondimenti vengono a supporto anche dei Professionisti di settore che, mai come ora, sono chiamati a essere centrali per le aziende.

Il nostro contributo vuole essere un supporto per coloro che vengono chiamati ad intevenire per meglio adempiere alle disposizioni emate.

Ecco un focus informativo sulle principali novità, in materia di lavoro, del decreto “Cura Italia”.

Grazie al lavoro dell’ avv. Paolo Ioele tentiamo di dare un contributo interpretativo a vantaggio di tutti gli attori, per offrire indicazioni operative che possano essere di supporto alle imprese nella gestione del personale dipendente.

QUADRO SINOTTICO

Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario);

Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria);

Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso);

Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga);

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 l. 8.08.1995 n. 335, e i lavoratori autonomi , per emergenza covid – 19);

Art. 24 (estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 legge 5 febbraio 1992 n. 104);

Art. 26 (misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei dipendenti del settore privato);

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

Art. 29 (indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali);

Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo);

Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DISCOLL);

Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale;

Art. 39 ( LAVORO AGILE);

Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti);

Art. 63 (PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI);

 

Art. 63 (PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti di imposta riconoscono , in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione
corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo sarà compensato dai sostituti sul modello f24.

Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Note: Per due mesi le aziende non potranno licenziare un dipendente per motivi economici, cioè per giustificato motivo oggettivo. Il provvedimento sarà vietato anche in forma collettiva. In entrambi i casi, si parla di provvedimenti attuati dopo il 23 febbraio 2020, cioè dal giorno in cui è scoppiata in Italia l’emergenza coronavirus. Il divieto è contenuto nel decreto Cura Italia presentato ieri dal Governo.
Dall’entrata in vigore del decreto, dunque, non può essere né avviata né conclusa alcuna procedura di licenziamento collettivo o individuale avviata dopo il 23 febbraio se non per motivi disciplinari, cioè per giusta causa, o giustificato motivo soggettivo.
Un capitolo a parte merita il licenziamento per superamento del periodo di comporto ( cfr malattia a causa del coronavirus), in quanto necessità di valutazioni anche sullo stato morbile.
Significa che, nel caso in cui il procedimento abbia avuto inizio dopo tale data, deve restare
congelato per 60 giorni anche nel caso in cui la motivazione economica sia legata agli effetti negativi scaturiti dall’emergenza Covid-19, il che sembrerebbe lasciare intendere che il loro termine prenderà a correre nuovamente allo scadere del sessantesimo giorno. E’ evidente la formulazione infelice della norma.
La violazione di tale divieto potrebbe determinare la nullità del licenziamento.
Come noto, un licenziamento deve essere impugnato stragiudizialmente entro 60 giorni dalla comunicazione di esso; nei successivi 180 deve essere depositato il conseguente ricorso giudiziale.
Ebbene, l’art 46 non sembra sospendere tali termini, che dunque rimangono confermati.

Art. 39 ( LAVORO AGILE)

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo
familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
– Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta
capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento
delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge
22 maggio 2017, n. 81.

Note: Un richiamo deve essere fatto anche al DPCM del 9 marzo che prevede la possibilità per il datore di disporre il lavoro agile.
Il lavoro agile è una modalità della prestazione di lavoro che, secondo le norme ordinarie, è oggetto di un patto modificativo firmato dal singolo lavoratore e dal singolo datore di lavoro (poi abbiamo anche degli accordi sindacali, ma la legge richiede l’accordo individuale).
Invece, per quanto riguarda il DPCM, consente al datore di lavoro unilateralmente di adottare lo smart working nei confronti dei lavoratori.
Non c’è un diritto del lavoratore di lavorare in smart working: c’è invece la possibilità per il datore di lavoro di applicare lo smart working.
Lo smart working rientra, a questo punto fino al 3 aprile secondo il DPCM, nei poteri del datore di lavoro di modificare la prestazione lavorativa trasformandola in smart working.
Potrebbe essere sufficiente anche una semplice comunicazione, anche se rimane il problema del controllo della prestazione che deve comunque trovare una disciplina e una specificazione.
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento della prestazione in smart working, la
comunicazione diretta al lavoratore farà riferimento agli accordi sindacali o regolamenti aziendali sullo smart working ove esistenti, oppure le aziende potrebbero adottare un proprio regolamento sulle modalità di lavoro in smart working da pubblicare sul sito aziendale.
Queste norme completano il quadro delle disposizioni volte a favorire l’adozione
dello smart working già previste dai precedenti interventi del Governo

Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
– Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Note: sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per i lavoratori domestici in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 31.05.2020.
i pagamenti dei contributi di cui sopra possono essere effettuati entro il 10.06.2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DISCOLL)

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. 2.
– Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
– Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di
incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo

Note: Per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020, i termini per la presentazione delle domande NASPI sono ampliati da 68 a 128 giorni. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità

Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
– L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
– -Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

Note:  Viene riconosciuta una indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020, per i lavoratori operai agricoli a tempo determinato , non titolari di pensione, che abbiano raggiunto almeno 50 giornate di lavoro effettivo di lavoro agricolo nel 2019.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica covid – 19, viene prorogato il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola (decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389).
La proroga interviene a favore dei dipendenti operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato nonché per le figure equiparate di cui all’art. 8 legge 12.03.168 n. 334, residenti o domiciliati sul territorio nazionale.
La proroga ha durata sino al 01.06.2020, e vale per le domande ancora non presentate.
L’ articolo 31 del DL “ Cura Italia” prevede che le indennità sopra richiamate non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza, ai sensi del D L 4 2019 convertito con modificazioni dalla L 26 2019

Art. 29 (indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

NOTE: Ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari il cui rapporto di lavoro è cessato involontariamente nel periodo compreso tra gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto , è riconosciuta una indennità di euro 600 per il mese di marzo, che non concorre alla formazione del reddito.

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro.
– L’indennità non concorre alla formazione del reddito e viene erogata dall’INPS nel limite di
spese complessivo di 203.4 milioni di euro per l’anno 2020

Art. 26 (misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei dipendenti del settore privato)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
– Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104
del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9. 3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità pubblica. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande
– .Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Note: Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computato ai fini del periodo di comporto.
In tal caso, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del
provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, fermo restando che sono
considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della
presente disposizione, anche in assenza di tale provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Per i lavoratori in possesso di riconosciuta disabilità con connotazione di gravità ( art. 3 comma 3 L.104 del 92) il periodo di assenza dal servizio è equiparato a ricovero ospedaliero