Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

È previsto un trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario , per i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da covid – 19:
– causale COVID – 19
– periodo decorrente dal 23.02.2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di Agosto 2020
– i datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva
– La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
– I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
– Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 4.
Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 5.
– L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Note: in caso di blocco o riduzione dell’attività aziendale per eventi legati al Covid-19, è possibile richiedere la il trattamento ordinario di integrazione salariale o l’assegno ordinario ai fondi di solidarietà, compreso il Fis Inps (aziende con più di cinque dipendenti), per periodi candenti dal 23 febbraio al 31 agosto fino a massimo nove settimane
Si applica, dunque, una procedura semplificata che prevede: 1.- la dispensa dai vincoli sui termini;
2.- esonero limiti alla fruizione; 3.- esclusione informazione e consultazione sindacale; 4.- non sono dovuti contributi addizionali.
il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, ai sensi del presente articolo, non sono conteggiati nei limiti di durata previsti dal d lgs 148 2015 inoltre per quanto riguarda il FIS non si applica il tetto massimo dell’importo erogabile 10 volte i contributi versati al fondo) La disciplina del trattamento di integrazione salariale di cui al suddetto comma 1 dl “Cura Italia” prevede la deroga all’art. 14 del dlgs 14.09.2015 n. 148 e cioè l’esclusione della fase di informazione e consultazione sindacale ( procedura di consultazione di 25 e 10 giorni) , fermo restando l’esame congiunto , anche in via
telematica con le oo.ss., da effettuare , entro i tre giorni successivi a quello di  comunicazione preventiva.
Le oo.ss. hanno diritto all’ esame congiunto che, ancorché possibile invia telematica, potrebbe costituire un adempimento che rischia di allungare le tempistiche.
E’chiaro però che i nuovi sussidi introdotti con il Dl hanno una causale emergenziale del tutto evidente.
Per questo, per attivarli, sarebbe preferibile, una informativa al sindacato, che potrebbe essere fatta anche successivamente. Su tale punto si attendono in ogni caso le circolari interpretative ed operative dell’INPS e del Ministero del Lavoro.
Al contempo viene derogata la disciplina ordinaria di cui all’art. 15 del decreto legislativo 148/2015 e cioè l’esonero da termini del procedimento per l’ammissione al trattamento salariale, tramite procedura telematica INPS.
L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti; è possibile anche la concessione dell’assegno con modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS.
E’ evidente, per questa fattiscepcie, l’esonero dall’osservanza dell’art. 30 comma 2 dlgs 148/2015 (art. 30:
“la domanda di accesso all’assegno ordinario erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa”)
Ovviamente l’indicazione della causale covid – 19 consente che la domanda non sia soggetta alle causali tipiche per l’ottenimento della misura (situazioni aziendali transitorie, situazioni temporanee di mercato) La procedura semplificata si applica anche ai fondi di solidarietà bilaterali, inclusi quelli del Trentino e dell’Alto Adige. In merito ai beneficiari, è sufficiente che risultino dipendenti al 23 febbraio, mentre non si tiene conto del requisito di anzianità (90 giorni).
E’ previsto un tetto massimo di spesa per le prestazioni di cui al presente articolo stabilito in 1 347 2 milioni di euro per il 2020 una volta raggiunto il quale l’ INPS NON prende in considerazione ulteriori domande.

#CORONAVIRUS – Disposizioni e Documenti Utili

In virtù del susseguirsi delle misure attuate dal Governo per contrastare l’emergenza sanitaria è stato autorizzato il nuovo modello di Autocertificazione da produrre.

Ricordiamo alle nostre strutture, i Centri Servizi, le Delegazioni e gli associati che gli unici motivi per cui è possibile uscire sono:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • situazioni di necessità;
  • motivi di salute;
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Di seguit riportiamo il nuovo modello di autorcertificazione da utilizzare.

nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile

 

 

Nuovo Protocollo per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Il nuovo Protocollo emanato per consentire il regolare svolgimento delle attività lavorative e contrastare il contagio da COVID-19 riporta misure stringenti e cautelative a maggior tutela delle aziende a dei lavoratori.

Smart Working, obbligo dei DPI – Dispositivi di Protezione Individuale – quali mascherine, guanti e il mantenimento della distanza di 1 metro tra colleghi, l’importanza della sorveglinza sanitaria, sono solo una parte delle misure previste dal Protocollo che evidenzia e mette in risalto il ruolo dell’ RLS e RLST, i quali di concerto con il Datore di Lavoro provvedono ad una tempestiva informazione dei lavoratori relativamente alle misure da adottare per contrastare il manifestarsi di possibili contagi.

Ruolo centrale è stato demandato anche alle Rappresentanze Sindacali che devono, sentiti gli RLS o RLST, coordinare tali attività.

UNICA per essere ancor più vicina alle Associazioni di Categoria, ai Centri Servizi dislocati sul territorio, alle Delegazioni Territoriali ed ai Professionisti ha avviato l’iniziativa “La Formazione Continua…continua!!!” attuando una serie di misure utili al fine di favorire la Formazione ed informazione, i protocolli da seguire in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Attraverso il braccio operativo di UNICA Formazione consentirà a tutti i propri iscritti di utilizzare i canali formativi con la finalità, così come previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, di dare importanza e centralità alla Formazione Continua per le aziende.

Le stesse avranno la possibilità di accedere gratuitamente, attraverso esplicità richiesta da inviare via mail all’indirizzo safety@unicaformazione.net, alla piattaforma per la Formazione a Distanza per tutti coloro che hanno la necessità di formare ed aggiornare i propri dipendenti.

Per avere maggiori informazioni in merito alle disposizioni previste dal nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aderire all’iniziativa “La Formazione Continua…continua!!!” compila il form sottostante.

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DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO

DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO

Sulla base del comunicato stampa MEF ecco le prime indicazioni

Il differimento interessa tutti i soggetti, a prescindere dalla tipologia di attività, dalla dimensione, nonché dalla zona del territorio italiano in cui è esercitata l’attività.

Il nuovo termine differito sarà indicato nel Decreto Legge in pubblicazione oggi, 16 marzo.

VERSAMENTI DIFFERITI (in scadenza il 16.3.2020)

IVA

–          Versamento IVA mese di febbraio;

–          Versamento saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale.

ISI e IVA

–          Iva ISI (codice tributo 5123) e IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, installati entro il 29.2.2020 o non disinstallati entro il 31.12.2019.

RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a febbraio:

–          Su redditi di lavoro dipendente e assimilati (co.co.co. – codice tributo 1001);

–          Su redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040);

–          Da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES);

–          Da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919);

–          Su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

–          Per utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

–          Per contratti di associazione in partecipazione con appowrto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030).

INPS

Il differimento, come annunciato dall’INPS nel Comunicato 14.3.2020, interessa anche il versamento dei contributi previdenziali

 

 

Comunicato Stampa INPS del 14/03/2020

In attesa  di conoscere il testo e le misure prevste a favore di privati ed aziende , l’ INPS con il comunicato del 14/03/2020 dispone la sospensione dei veramenti verso la Pubblica Amministrazione.

 

 

#iorestoacasa

Restare a casa è l’unico modo per fermare l’epidemia di coronavirus. Per questo motivo la collaborazione di tutti è decisiva in questo momento. Non uscire di casa, evitare i contatti sociali e gli spostamenti se non strettamente necessari, per tutelare la salute di tutta la popolazione.

Anche noi aderiamo alla campagna social #iorestoacasa

#COVID-19. Coronavirus, le norme da seguire per limitare la diffusione.

Per evitare il contagio anche noi di Unica ci appelliamo alla responsabilità di tutti e vi ricordiamo le semplici regole da seguire:

  • lavarsi spesso le mani.
  • evitare il contatto ravvicinato con persone
  • evitare strette di mano;
  • distanza interpersonale di almeno un metro;
  • starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Regolamento per il Tesseramento 2020

Regolamento per il Tesseramento 2020

Addì venti del mese di dicembre dell’anno duemiladiciannove, in Cassina de’ Pecchi presso la sede della Presidenza nazionale, il Presidente Nazionale Gianluigi De Sanctis ed il Tesoriere Maurizio Bonfanti,

visti

  • la delibera del Consiglio Nazionale del 19 settembre 2019,
  • l’articolo 2 dello Statuto di UNICA Federazione Nazionale,

emanano

il presente Regolamento per il Tesseramento 2020 composto da 8 articoli e la presente premessa.

Art. 1 – Campo d’Applicazione

Il presente Regolamento per il Tesseramento 2020 – da adesso in poi, per brevità, il Regolamento – norma le procedure e gli importi che i Soci di UNICA dovranno seguire per saldare la quota associativa per l’anno 2020, come da previsione statutaria.

Art. 2 – Decorrenza e durata

Il Regolamento decorre dal 1° gennaio 2020 e cesserà di avere valore alla data di entrata in vigore di un eventuale nuovo Regolamento.

Art. 3 – Tipologia di Soci

Ferma restando l’unicità del vincolo associativa con UNICA e la parità dei diritti e dei doveri di tutti i Soci alla Federazione, le quote associative sono suddivise, per equità e sulla base della capacità di spesa, in cinque categorie:

I – Quota Ordinari – Soci in possesso di partita IVA.
Quota sociale di valore pari ad € 140,00 (Euro Centoquaranta/00);

II – Quota Convenzionati – Soci in possesso di partita IVA che usufruiscono di servizi a valore aggiunto o di assistenza sindacale da parte di CSU o DZ; Soci aderenti ad Associazioni di Categoria promosse da UNICA (es. Unica Trasporti); Dirigenti di UNICA associati a titolo personale.
Quota sociale di valore pari al 50% della quota ordinaria che per il 2020 corrisponde ad € 70,00 (Euro Settanta/00);

III – Quota Smart – Soci Convenzionati che aderiscano ad UNICA dalla data del 1° ottobre 2020.
Quota sociale di valore pari al 25% della quota ordinaria che per il 2020 corrisponde ad € 35,00 (Euro Trentacinque/00);

IV – Quota Associazioni di Scopo – Soci che aderiscono alle Associazioni di Scopo promosse da UNICA (es. Unica Formazione – Unica Persone).
Quota sociale di valore pari al 20% della quota ordinaria che per il 2020 corrisponde ad € 28,00 (Euro Ventotto/00);

V – Quota Ridotta – Soci non in possesso di partita IVA; Associazioni; Enti non commerciali; Condomini; Imprese che aderiscano ad UNICA solo per avere accesso ad una singola prestazione di assistenza sindacale riservata ai Soci:
Quota sociale di valore pari al 10% della quota ordinaria che per il 2020 corrisponde ad € 14,00 (Euro Quattordici/00);

VI – Quota Associativa Centri Servizi Unica: Quota sociale del valore pari ad € 1.000 maggiorata di un importo pari ad  € 365,00 per ogni dipendente distaccato presso la struttura.

Art. 4 – Modalità di pagamento Soci Ordinari/Convenzionati/Smart/Associazioni di Scopo.

Invio, a cura dell’Ufficio tesseramento (ufficio_tesseramento@federazioneunica.it ), del MAV per effettuare il pagamento direttamente presso la Struttura di riferimento dei Soci. Al valore della quota di tesseramento di competenza verranno aggiunti € 3.50 (Euro Tre/50) per recupero spese di emissione, spedizione e gestione MAV. La conservazione della matrice del documento stesso costituisce l’unica ricevuta valida come quietanza da parte di UNICA.

Art. 5 – Modalità di pagamento Soci a quota ridotta

Raccolta da parte del Delegato responsabile della D.Z. di competenza del socio, delle quote di tesseramento e successivo loro trasferimento (a mezzo bonifico o SDD, secondo le istruzioni che verranno emanate dal Tesoriere nel corso dell’anno) alla Federazione Nazionale. Ai Soci viene rilasciata ricevuta/quietanza direttamente dalla D.Z. competente.

Art. 6 – Modalità di pagamento Soci SMART
Per i Soci che aderiranno dalla data del 1° ottobre 2020:

Raccolta da parte del Delegato responsabile della D.Z. di competenza del socio, delle quote di tesseramento e successivo loro trasferimento (a mezzo bonifico o SDD, secondo le istruzioni che verranno emanate dal Tesoriere nel corso dell’anno) alla Federazione Nazionale. Ai Soci viene rilasciata ricevuta/quietanza direttamente dalla D.Z. competente.

Art. 7 – Tessere 2020

La tessera associativa di UNICA per l’anno 2020 indipendentemente dalla tipologia di inquadramento del Socio, vedi art. 3 del presente Regolamento, è costituita dalla ricevuta rilasciata da UNICA Nazionale, in caso di pagamento MAV, o dalla D.Z. in caso di incasso diretto.

Art. 8 – Rimandi

Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto di UNICA e, successivamente, ai Regolamenti previsti dallo Statuto stesso.
In caso di persistente difficoltà interpretativa si rimanda al Consiglio Nazionale che emetterà un parere pro veritate.

Cassina de’ Pecchi, 20 dicembre 2019

 

F.to Il Tesoriere Nazionale                                       F.to Il Presidente Nazionale

Rag. Maurizio Bonfanti                                             Rag. Gianluigi De Sanctis 

CCNL DI UNICA: riepilogo codici contratto

 

                La Corte di Cassazione ha di recente confermato che le Aziende sono libere di scegliere il contratto di lavoro da applicare ai propri dipendenti iscrivendosi però ad una delle Associazioni datoriali firmatarie del CCNL.

In caso contrario il lavoratore potrebbe infatti chiedere l’applicazione di un diverso contratto di lavoro (cfr. ordinanza della Cassazione 22367 del 6 settembre 2019 pubblicata sul sito UNICA), e gli ispettori del lavoro potrebbero contestare la mancata applicazione del contratto leader sotto l’aspetto retributivo e normativo, come avvenuto in alcune occasioni.

In caso di iscrizione dell’Azienda ad una delle Associazioni datoriali l’applicazione del CCNL non può invece dare luogo a contestazioni sotto i suddetti profili.

Nel concetto di corretta applicazione deve intendersi anche quello del pagamento degli importi previsti dal CCNL in favore dell’ENBIC per prestazioni sanitarie che equivalgono a tutti gli effetti a retribuzione, nonché al contributo di assistenza contrattuale (co.as.co.).

Al fine di evitare il rischio di sanzioni o di vertenze si richiama l’attenzione delle aziende circa l’urgente necessità di porre in essere i seguenti adempimenti:

                   1) Mantenimento dell’iscrizione alla Federazione UNICA per il tramite delle sue articolazioni territoriali (Delegazioni Zonali, Federazioni di scopo o territoriali);

                   2) Regolarità e puntualità dei pagamenti nei confronti dell’Ente Bilaterale;

                   3) Indicazione nelle denunce Uniemens dei codici identificativi del contratto applicato.

Indichiamo di seguito l’elenco aggiornato dei CODICI CONTRATTO della CONTRATTAZIONE in essere tra CISAL TERZIARIO/UNICA, da utilizzare per i prossimi invii dei flussi Uniemens da settembre 2019:

  • Codice “381”, per i dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore del marketing;
  • Codice “382”, Case di cura, servizi assistenziali e socio sanitari;
  • Codice “383”, Studi professionali e agenzie di assicurazioni;
  • Codice “384”, per i dirigenti, quadri, impiegati e operai del Terziario avanzato;
  • Codice “384”, per i dirigenti, quadri, impiegati e operai del Terziario avanzato;
  • Codice “450”, per dipendenti dei settori del Commercio;
  • Codice “453”, per i settori dei Servizi ausiliari alle collettività, alle aziende e alle persone;
  • Codice “454”, per i dipendenti di Aziende esercenti attività nel settore Turismo, Pubblici esercizi e Agenzie di viaggio;
  • Codice “456”, per i dipendenti degli Istituti e Aziende di Vigilanza privata, investigazioni e servizi fiduciari;

In ogni caso informazioni più dettagliate potranno essere reperite al sito www.polygonspace.it/unica-old, telefonare al numero 02-49580835 oppure scrivendo a segreteria_nazionale@federazioneunica.it.

Chi non si forma si ferma, ovvero l’importanza dell’aggiornamento.

da ItaliaOggi del 12/03/2019

 

Ritorniamo ancora sull’importanza strategica della formazione continua quale unico strumento per garantire a tutti e in qualsiasi realtà lavorativa l’unico strumento di competitività che possa realmente fare la differenza nell’attuale scenario macroeconomico: il saper fare.

Consapevole di tutto ciò, all’interno della propria offerta formativa Unica Formazione, grazie al supporto di Federazione Unica, ha sviluppato importanti iniziative che riguardano l’attivazione di percorsi formativi rivolti alle aziende e, quindi, soprattutto ai dipendenti, valore centrale delle pmi che fondano proprio sul saper fare delle proprie risorse umane l’elemento che determina il successo e la permanenza sul mercato delle diverse imprese. A questo core business Unica, nel 2019, ha voluto aggiungere una rinnovata attenzione anche i professionisti che supportano direttamente o per il tramite degli studi le pmi nelle loro attività quotidiane. Ciò anche per imprimere una spinta innovativa alle procedure con cui i diversi ordini adempiono alle previsioni di cui al dpr 137 del 2012. Tra l’insieme delle professionalità al servizio delle imprese, grande rilievo è stato posto da Unica formazione sui consulenti del lavoro che, oggi, sono chiamati ad avere un ruolo strategico per garantire il corretto svolgimento delle norme che riguardano il rapporto tra azienda e lavoratore. Rapporto che, solo se fluido e di reciproca soddisfazione, garantisce quel clima di collaborazione utile, anzi necessario, alle sfide che i mercati globali pongono alle nostre imprese.
 

L’attenzione per la categoria manifestata da Unica ha trovato, si parva licet, dallo stesso Presidente del Consiglio Conte, che nel corso degli Stati Generali dell’Ordine dei CdL nello scorso gennaio, aveva inteso valorizzare sempre più il ruolo e l’opera dei consulenti del lavoro, riconoscendo anche ulteriori spazi professionali al loro Ordine, all’interno delle competenze riservate in forza di legge.

 

Unica formazione per migliorare la propria capacità di raggiungere in modo capillare la domanda di formazione ha attivato, partendo dalla propria sede con funzioni di beta tester a Salerno, un’iniziativa che prevede l’aggiornamento continuo, in ambito di formazione continua obbligatoria, per tutti gli iscritti all’ordine della provincia di Salerno.

 

Infatti, venerdì 22 febbraio 2019 è stata sottoscritta una importante convenzione tra Unica formazione e l’Ordine dei consulenti del lavoro di Salerno. Tale accordo prevede la possibilità di erogare corsi di formazione grazie all’ausilio di una piattaforma e-learning, con cui sarà possibile seguire percorsi formativi in modalità Fad-Formazione a distanza.

 

Questa opzione sarà attiva a far data dalla primavera di quest’anno, tanto che il prossimo convegno formativo, previsto per il corrente mese di marzo, sarà anche il momento in cui verranno fornire le istruzioni e le procedure per la registrazione e la fruizione dei corsi in modalità Fad.

 

Svolto con successo il primo accesso (registrazione) alla nuova modalità di erogazione dei contenuti formativi, il sistema consentirà ai consulenti di adempiere agli obblighi formativi con diverse modalità di partecipazione ma secondo i più alti standards qualitativi e di certezza sulla corretta utilizzazione dei moduli formativi.

 

Il perché di questa innovazione trova la sua ragione d’essere da un’esigenza concreta: raggiungere tutti i professionisti dislocati in una provincia vasta come quella di Salerno e far loro adempiere più facilmente agli obblighi della formazione professionale continua obbligatoria con il conseguimento dei crediti formativi.

Si ritiene utile precisare che la fruizione ai corsi e ai moduli formativi avverrà, per i professionisti senza alcun onere aggiuntivo alla normale quota di iscrizione annuale all’Ordine professionale che tutti i consulenti, come è naturale che sia, già pagano. L’iniziativa di cui sopra è stata positivamente accolta dal presidente dei consulenti del lavoro, Carlo Zinno, il quale fin da subito ha manifestato un forte entusiasmo, e fortemente voluta dal responsabile nazionale, dott. Alessandro D’Amico, di Unica formazione: «Con il coinvolgimento di docenti universitari ed esperti del settore, daremo la possibilità a tutti gli iscritti di essere costantemente aggiornati, sulle principali tematiche afferenti il mondo del Lavoro, tant’è che l’iniziativa prevede soprattutto una forte partecipazione di organi istituzionali, come Ispettorato del lavoro, Inps e Inail. Non solo, lo strumento messo a disposizione dei consulenti permetterà, attraverso le diverse applicazioni, di avere una linea diretta con l’Ordine in primis, e poi, in base agli argomenti trattati dai singoli docenti, ci saranno momenti di approfondimento e di confronto sulle tematiche trattate all’ interno di forum dedicati».