Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni – i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi
sono coperti da contribuzione figurativa.
– Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
– I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito
individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
– La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
– Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
– Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
– Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
– 8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1.
– Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. 9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. 10.Le modalità operative
per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall’INPS.
Note: Per i genitori, anche affidatari, che lavorano con figli a causa della sospensione dell’attività scolastica è previsto un congedo parentale di 15 giorni – continuativi o frazionati – pagati al 50% della retribuzione (nell’importo non sono calcolati i ratei di 13°, 14° ed altri premi).
Può essere utilizzato alternativamente da entrambi i genitori – fermo restando il limite massimo di 15 giorni L’età dei figli non deve superare i 12 anni.
E’ prevista l’esenzione da limiti in caso di condizioni di disabilità.
La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Qualora uno dei genitori sia già in congedo parentale questo viene convertito in congedo speciale indennizzato al 50% e non viene computato ai fini della durata.
Per i genitori che svolgono entrambi attività lavorativa ed in presenza di figli in età tra i 12 e i 16 anni, sussiste il diritto ad astenersi fino alla riapertura delle scuole ; la predetta astensione non è retribuita ma il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare il posto di lavoro e dunque sussiste il divieto di licenziamento.
Un congedo specifico è previsto per i genitori iscritti alla Gestione Separata INPS; congedo per il quale è riconosciuta una indennità , per ciascuna giornata indennizzabile , pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo il calcolo utilizzato ai fini della determinazione della indennità di maternità.
Tale indennità è prevista altresì per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS ( indennità commisurata al 50% delle retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge in ragione del lavoro autonomo svolto)
La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o genitore non lavoratore
In alternativa alle suddette prestazioni i lavoratori dipendenti nonché i lavoratori, iscritti alla Gestione Separata Inps, potranno optare per la corresponsione di un bonus per l’utilizzo di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di euro 600, utilizzabile per un periodo di 15 giorni.
Esclusivamente quest’ultima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi non iscritti alla Gestione Separata INPS, previa comunicazione alla cassa previdenziale di appartenenza, tramite il libretto famiglia legge 24 aprile 2017 n. 50.
Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvederà al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l’INPS procederà al rigetto delle domande presentate.