Art. 29 (indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

NOTE: Ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari il cui rapporto di lavoro è cessato involontariamente nel periodo compreso tra gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto , è riconosciuta una indennità di euro 600 per il mese di marzo, che non concorre alla formazione del reddito.

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