Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
– L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
– -Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
Note: Viene riconosciuta una indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020, per i lavoratori operai agricoli a tempo determinato , non titolari di pensione, che abbiano raggiunto almeno 50 giornate di lavoro effettivo di lavoro agricolo nel 2019.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica covid – 19, viene prorogato il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola (decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389).
La proroga interviene a favore dei dipendenti operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato nonché per le figure equiparate di cui all’art. 8 legge 12.03.168 n. 334, residenti o domiciliati sul territorio nazionale.
La proroga ha durata sino al 01.06.2020, e vale per le domande ancora non presentate.
L’ articolo 31 del DL “ Cura Italia” prevede che le indennità sopra richiamate non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza, ai sensi del D L 4 2019 convertito con modificazioni dalla L 26 2019