Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
– Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
– Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
– L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 2.

NOTE: La principale novità è il campo di applicazione: tutti i datori di lavoro del privato, anche con un solo dipendente, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi (Diocesi, parrocchie), con la sola esclusione del lavoro domestico.
La gestione è affidata alle regioni e province autonome, che possono riconoscere la Cigd per periodi massimi di nove settimane, con riferimento ai dipendenti in forza al 23.2.2020, in conseguenza dell’emergenza, e anche per la cassa in deroga è necessario l’accordo preventivo tra la Regione e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche in via telematica
per quanto concerne i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.
Per quelli con meno i 5 dipendenti l’accesso non è subordinato a nessun accordo.
Su tale punto si pone un problema interpretativo: secondo la norma, l’accordo richiesto non sarebbe tra imprese e sindacati, ma solo tra Regioni e sindacati! Si attendono circolari interpretative dal Ministero del Lavoro.
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS.
E’ previsto un TETTO MASSIMO di spesa per le prestazioni di cui al presente articolo stabilito in 3.293.2 milioni di euro per il 2020

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