Art. 39 ( LAVORO AGILE)

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo
familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
– Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta
capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento
delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge
22 maggio 2017, n. 81.

Note: Un richiamo deve essere fatto anche al DPCM del 9 marzo che prevede la possibilità per il datore di disporre il lavoro agile.
Il lavoro agile è una modalità della prestazione di lavoro che, secondo le norme ordinarie, è oggetto di un patto modificativo firmato dal singolo lavoratore e dal singolo datore di lavoro (poi abbiamo anche degli accordi sindacali, ma la legge richiede l’accordo individuale).
Invece, per quanto riguarda il DPCM, consente al datore di lavoro unilateralmente di adottare lo smart working nei confronti dei lavoratori.
Non c’è un diritto del lavoratore di lavorare in smart working: c’è invece la possibilità per il datore di lavoro di applicare lo smart working.
Lo smart working rientra, a questo punto fino al 3 aprile secondo il DPCM, nei poteri del datore di lavoro di modificare la prestazione lavorativa trasformandola in smart working.
Potrebbe essere sufficiente anche una semplice comunicazione, anche se rimane il problema del controllo della prestazione che deve comunque trovare una disciplina e una specificazione.
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento della prestazione in smart working, la
comunicazione diretta al lavoratore farà riferimento agli accordi sindacali o regolamenti aziendali sullo smart working ove esistenti, oppure le aziende potrebbero adottare un proprio regolamento sulle modalità di lavoro in smart working da pubblicare sul sito aziendale.
Queste norme completano il quadro delle disposizioni volte a favorire l’adozione
dello smart working già previste dai precedenti interventi del Governo

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