Category: lavoro

Art. 26 (misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei dipendenti del settore privato)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
– Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104
del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9. 3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità pubblica. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande
– .Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Note: Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computato ai fini del periodo di comporto.
In tal caso, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del
provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, fermo restando che sono
considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della
presente disposizione, anche in assenza di tale provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Per i lavoratori in possesso di riconosciuta disabilità con connotazione di gravità ( art. 3 comma 3 L.104 del 92) il periodo di assenza dal servizio è equiparato a ricovero ospedaliero

Art. 24 (estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 legge 5 febbraio 1992 n. 104)

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
– Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le
esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati
nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità

Note: I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020 per:
– I lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
– I lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto
alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).
Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese).
Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre.
Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.
Sono stati aumentati i giorni di permesso, ma non sono cambiate le modalità di richiesta e di utilizzo. Quindi se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, è possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020).

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 l. 8.08.1995 n. 335, e i lavoratori autonomi , per emergenza covid – 19)

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni – i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi
sono coperti da contribuzione figurativa.
– Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
– I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito
individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
– La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
– Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
– Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
– Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

– 8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1.
– Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. 9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. 10.Le modalità operative
per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall’INPS.

Note: Per i genitori, anche affidatari, che lavorano con figli a causa della sospensione dell’attività scolastica è previsto un congedo parentale di 15 giorni – continuativi o frazionati – pagati al 50% della retribuzione (nell’importo non sono calcolati i ratei di 13°, 14° ed altri premi).
Può essere utilizzato alternativamente da entrambi i genitori – fermo restando il limite massimo di 15 giorni L’età dei figli non deve superare i 12 anni.
E’ prevista l’esenzione da limiti in caso di condizioni di disabilità.
La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Qualora uno dei genitori sia già in congedo parentale questo viene convertito in congedo speciale indennizzato al 50% e non viene computato ai fini della durata.
Per i genitori che svolgono entrambi attività lavorativa ed in presenza di figli in età tra i 12 e i 16 anni, sussiste il diritto ad astenersi fino alla riapertura delle scuole ; la predetta astensione non è retribuita ma il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare il posto di lavoro e dunque sussiste il divieto di licenziamento.
Un congedo specifico è previsto per i genitori iscritti alla Gestione Separata INPS; congedo per il quale è riconosciuta una indennità , per ciascuna giornata indennizzabile , pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo il calcolo utilizzato ai fini della determinazione della indennità di maternità.
Tale indennità è prevista altresì per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS ( indennità commisurata al 50% delle retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge in ragione del lavoro autonomo svolto)
La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o genitore non lavoratore
In alternativa alle suddette prestazioni i lavoratori dipendenti nonché i lavoratori, iscritti alla Gestione Separata Inps, potranno optare per la corresponsione di un bonus per l’utilizzo di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di euro 600, utilizzabile per un periodo di 15 giorni.
Esclusivamente quest’ultima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi non iscritti alla Gestione Separata INPS, previa comunicazione alla cassa previdenziale di appartenenza, tramite il libretto famiglia legge 24 aprile 2017 n. 50.
Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvederà al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l’INPS procederà al rigetto delle domande presentate.

 

Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
– Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
– Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
– L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 2.

NOTE: La principale novità è il campo di applicazione: tutti i datori di lavoro del privato, anche con un solo dipendente, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi (Diocesi, parrocchie), con la sola esclusione del lavoro domestico.
La gestione è affidata alle regioni e province autonome, che possono riconoscere la Cigd per periodi massimi di nove settimane, con riferimento ai dipendenti in forza al 23.2.2020, in conseguenza dell’emergenza, e anche per la cassa in deroga è necessario l’accordo preventivo tra la Regione e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche in via telematica
per quanto concerne i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.
Per quelli con meno i 5 dipendenti l’accesso non è subordinato a nessun accordo.
Su tale punto si pone un problema interpretativo: secondo la norma, l’accordo richiesto non sarebbe tra imprese e sindacati, ma solo tra Regioni e sindacati! Si attendono circolari interpretative dal Ministero del Lavoro.
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS.
E’ previsto un TETTO MASSIMO di spesa per le prestazioni di cui al presente articolo stabilito in 3.293.2 milioni di euro per il 2020

Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 decreto “Cura Italia”:
– per un periodo non superiore a nove settimane.
– La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.
– La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
– I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3.
– Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 9.
– Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

NOTE: L’assegno di solidarietà del FIS può essere sospeso e sostituito con 9 settimane di assegno ordinario.
Le nove settimane extra non incidono sulla durata massima relativa all’assegno ordinario e dunque i periodi di coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario ex art 19 non sono conteggiati nei limiti di durata previsti dal d lgs 148 2015.
L’INPS provvederà al monitoraggio del limite di spesa, con ciò si vuole dire , che al raggiungimento del predetto limite ( 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020) , non verranno prese in considerazione ulteriori domande.

Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane:
– La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
– La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Note: Alle aziende che al 23 febbraio hanno in corso periodi di Cigs, il decreto legge dà possibilità di fare domanda per la nuova cigo, per un massimo di nove settimane, in sostituzione della cigs in corso che viene sospesa.
La richiesta può avvenire anche per gli stessi lavoratori beneficiari della Cigs a zero ore.
La sospensione degli effetti della cassa integrazione straordinaria e la conseguente concessione del periodo di integrazione salariale ordinaria consentono l’esclusione del conteggio di quest’ultima trattamento ai fini dei limiti previsti dal dlgs 148/2015 e cioè la durata massima complessiva ( art- 4 commi 1 e 2 e art. 12 concernente la durata delle integrazioni salariali ordinarie).
In deroga all’art. 5 del dlgs 148/2015 non si applica la cd contribuzione addizionale limitatamente al periodo di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale covid – 19.
Anche per questa fattispecie sussiste la l’esonero dall’applicazione degli articoli 24 e 25 del dlgs 148/2015, e cioè l’esclusione della fase di informazione e consultazione sindacale, limitatamente ai termini procedimentali.
L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa, con ciò si vuole dire , che al raggiungimento del predetto limite ( 338,2 milioni di euro per l’anno 2020) , non verranno prese in considerazione ulteriori domande.

Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

È previsto un trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario , per i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da covid – 19:
– causale COVID – 19
– periodo decorrente dal 23.02.2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di Agosto 2020
– i datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva
– La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
– I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
– Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 4.
Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 5.
– L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Note: in caso di blocco o riduzione dell’attività aziendale per eventi legati al Covid-19, è possibile richiedere la il trattamento ordinario di integrazione salariale o l’assegno ordinario ai fondi di solidarietà, compreso il Fis Inps (aziende con più di cinque dipendenti), per periodi candenti dal 23 febbraio al 31 agosto fino a massimo nove settimane
Si applica, dunque, una procedura semplificata che prevede: 1.- la dispensa dai vincoli sui termini;
2.- esonero limiti alla fruizione; 3.- esclusione informazione e consultazione sindacale; 4.- non sono dovuti contributi addizionali.
il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, ai sensi del presente articolo, non sono conteggiati nei limiti di durata previsti dal d lgs 148 2015 inoltre per quanto riguarda il FIS non si applica il tetto massimo dell’importo erogabile 10 volte i contributi versati al fondo) La disciplina del trattamento di integrazione salariale di cui al suddetto comma 1 dl “Cura Italia” prevede la deroga all’art. 14 del dlgs 14.09.2015 n. 148 e cioè l’esclusione della fase di informazione e consultazione sindacale ( procedura di consultazione di 25 e 10 giorni) , fermo restando l’esame congiunto , anche in via
telematica con le oo.ss., da effettuare , entro i tre giorni successivi a quello di  comunicazione preventiva.
Le oo.ss. hanno diritto all’ esame congiunto che, ancorché possibile invia telematica, potrebbe costituire un adempimento che rischia di allungare le tempistiche.
E’chiaro però che i nuovi sussidi introdotti con il Dl hanno una causale emergenziale del tutto evidente.
Per questo, per attivarli, sarebbe preferibile, una informativa al sindacato, che potrebbe essere fatta anche successivamente. Su tale punto si attendono in ogni caso le circolari interpretative ed operative dell’INPS e del Ministero del Lavoro.
Al contempo viene derogata la disciplina ordinaria di cui all’art. 15 del decreto legislativo 148/2015 e cioè l’esonero da termini del procedimento per l’ammissione al trattamento salariale, tramite procedura telematica INPS.
L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti; è possibile anche la concessione dell’assegno con modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS.
E’ evidente, per questa fattiscepcie, l’esonero dall’osservanza dell’art. 30 comma 2 dlgs 148/2015 (art. 30:
“la domanda di accesso all’assegno ordinario erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa”)
Ovviamente l’indicazione della causale covid – 19 consente che la domanda non sia soggetta alle causali tipiche per l’ottenimento della misura (situazioni aziendali transitorie, situazioni temporanee di mercato) La procedura semplificata si applica anche ai fondi di solidarietà bilaterali, inclusi quelli del Trentino e dell’Alto Adige. In merito ai beneficiari, è sufficiente che risultino dipendenti al 23 febbraio, mentre non si tiene conto del requisito di anzianità (90 giorni).
E’ previsto un tetto massimo di spesa per le prestazioni di cui al presente articolo stabilito in 1 347 2 milioni di euro per il 2020 una volta raggiunto il quale l’ INPS NON prende in considerazione ulteriori domande.

#CORONAVIRUS – Disposizioni e Documenti Utili

In virtù del susseguirsi delle misure attuate dal Governo per contrastare l’emergenza sanitaria è stato autorizzato il nuovo modello di Autocertificazione da produrre.

Ricordiamo alle nostre strutture, i Centri Servizi, le Delegazioni e gli associati che gli unici motivi per cui è possibile uscire sono:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • situazioni di necessità;
  • motivi di salute;
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Di seguit riportiamo il nuovo modello di autorcertificazione da utilizzare.

nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile

 

 

OFFERTA DI LAVORO PROFILO: ACCOUNT CONSULENTE DEL LAVORO

Unica Formazione recluta con urgenza la seguente figura professionale:
ACCOUNT – CONSULENTE DEL LAVORO
La risorsa avrà le seguente responsabilità:
• Sviluppare il portafoglio clienti-consulenti del lavoro della zona di Salerno e provincia;
• Analizzare insieme al consulente i fabbisogni dei suoi clienti;
• Incrementare le opportunità di business sui clienti fidelizzandolo;
• Coordinare e monitorare la rete dei consulenti del lavoro già presente sul territorio;

Il candidato ideale possiede le seguenti caratteristiche:
• Laurea;
• Propensione ed attitudine all’area commerciale;
• Capacità di lavorare per obiettivi ed in autonomia;
• Capacità di analisi, problem solving, organizzazione, pianificazione del lavoro, gestione dello stress, senso di responsabilità;
• Buone doti comunicative ed attitudine ai rapporti interpersonali;
• Automunito.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura a info@unicaformazione.net