Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

È previsto un trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario , per i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da covid – 19:
– causale COVID – 19
– periodo decorrente dal 23.02.2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di Agosto 2020
– i datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva
– La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
– I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
– Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 4.
Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 5.
– L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Note: in caso di blocco o riduzione dell’attività aziendale per eventi legati al Covid-19, è possibile richiedere la il trattamento ordinario di integrazione salariale o l’assegno ordinario ai fondi di solidarietà, compreso il Fis Inps (aziende con più di cinque dipendenti), per periodi candenti dal 23 febbraio al 31 agosto fino a massimo nove settimane
Si applica, dunque, una procedura semplificata che prevede: 1.- la dispensa dai vincoli sui termini;
2.- esonero limiti alla fruizione; 3.- esclusione informazione e consultazione sindacale; 4.- non sono dovuti contributi addizionali.
il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, ai sensi del presente articolo, non sono conteggiati nei limiti di durata previsti dal d lgs 148 2015 inoltre per quanto riguarda il FIS non si applica il tetto massimo dell’importo erogabile 10 volte i contributi versati al fondo) La disciplina del trattamento di integrazione salariale di cui al suddetto comma 1 dl “Cura Italia” prevede la deroga all’art. 14 del dlgs 14.09.2015 n. 148 e cioè l’esclusione della fase di informazione e consultazione sindacale ( procedura di consultazione di 25 e 10 giorni) , fermo restando l’esame congiunto , anche in via
telematica con le oo.ss., da effettuare , entro i tre giorni successivi a quello di  comunicazione preventiva.
Le oo.ss. hanno diritto all’ esame congiunto che, ancorché possibile invia telematica, potrebbe costituire un adempimento che rischia di allungare le tempistiche.
E’chiaro però che i nuovi sussidi introdotti con il Dl hanno una causale emergenziale del tutto evidente.
Per questo, per attivarli, sarebbe preferibile, una informativa al sindacato, che potrebbe essere fatta anche successivamente. Su tale punto si attendono in ogni caso le circolari interpretative ed operative dell’INPS e del Ministero del Lavoro.
Al contempo viene derogata la disciplina ordinaria di cui all’art. 15 del decreto legislativo 148/2015 e cioè l’esonero da termini del procedimento per l’ammissione al trattamento salariale, tramite procedura telematica INPS.
L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti; è possibile anche la concessione dell’assegno con modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS.
E’ evidente, per questa fattiscepcie, l’esonero dall’osservanza dell’art. 30 comma 2 dlgs 148/2015 (art. 30:
“la domanda di accesso all’assegno ordinario erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa”)
Ovviamente l’indicazione della causale covid – 19 consente che la domanda non sia soggetta alle causali tipiche per l’ottenimento della misura (situazioni aziendali transitorie, situazioni temporanee di mercato) La procedura semplificata si applica anche ai fondi di solidarietà bilaterali, inclusi quelli del Trentino e dell’Alto Adige. In merito ai beneficiari, è sufficiente che risultino dipendenti al 23 febbraio, mentre non si tiene conto del requisito di anzianità (90 giorni).
E’ previsto un tetto massimo di spesa per le prestazioni di cui al presente articolo stabilito in 1 347 2 milioni di euro per il 2020 una volta raggiunto il quale l’ INPS NON prende in considerazione ulteriori domande.

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