Category: lavoro

Fondo Nuove Competenze

Le Politiche attive in favore della riqualificazione dei lavoratori

L’attuale emergenza epidemiologica e la conseguente crisi economica  hanno evidenziato la necessità di investire,  oggi più che mai, nelle politiche attive del lavoro attraverso un piano strutturale per mantenere intatti i livelli occupazionali e rinfrancare i settori merceologici, duramente colpiti dalla crisi pandemica.

Per tali fini si distingue – nell’ambito delle misure introdotte per contrastare la crisi – il Fondo Nuove Competenze, istituito presso l’ Anpal dal decreto legge “Rilancio” (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104); il fondo è attuato sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e con determinazione Anpal del 4 novembre 2020.

L’obiettivo di tale misura è sostanzialmente duplice, sostenere la ripresa dell’attività lavorativa delle imprese, implementando il processo di adattamento a nuovi modelli organizzativi e produttivi nonché offrire ai lavoratori strumenti innovativi per lo sviluppo di nuove competenze e ciò nell’ottica “innalzare il capitale umano” quale risorsa per adeguarsi alle nuove condizioni di mercato.

Presupposto per l’accesso al Fondo nuove competenze-  la cui gestione è affidata all’Anpal – è la sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello da parte di associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di accordo territoriale), ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda (in caso di accordo aziendale).

La norma  si rivolge quindi ai datori di lavoro privati che stipulino, entro il 31 dicembre 2020 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro dei propri lavoratori, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa o per favorire percorsi di ricollocazione; la riduzione dell’orario di lavoro dovrà essere finalizzata ad appositi percorsi di sviluppo formativo delle competenze del lavoratore.

Le FAQ pubblicate il 23 novembre 2020 dall’Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL) chiariscono che i contributi a fondo perduto del Fondo nuove competenze sono destinati non solo alle imprese, ma a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi i liberi professionisti, che hanno dipendenti e che applicano il CCNL.

Gli accordi sindacali dovranno contenere la descrizione del progetto formativo, il numero dei partecipanti, il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare alla formazione delle competenze (con un limite massimo di 250 ore per ciascun lavoratore).

Nell’accordo sarà necessario individuare con precisione i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa e del conseguente adeguamento necessario per la riqualificazione del lavoratore

Sul punto, la scelta di affidare l’individuazione degli interventi ai contratti di prossimità consente alle parti stipulanti di bilanciare al meglio gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e, al tempo stesso, di adeguarsi alle specifiche peculiarità ed esigenze del comparto produttivo.

E’ di notevole interesse, poi, sottolineare quanto previsto dall’art. 3 del sopracitato D.M. del 9 ottobre 2020 laddove in sede di accordo sindacale, precisa che le attività formative potranno essere finalizzate anche a “promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà produttive” come utile strumento per fronteggiare uno dei principali effetti della crisi occupazione post pandemia, quale l’eccedenza di personale.

Per quanto riguarda la formazione, possono svolgere il ruolo di soggetti erogatori gli enti accreditati dei sistemi nazionali e regionali di formazione professionale, le istituzioni scolastiche, le Università, ma anche la stessa azienda, qualora dimostri il possesso di specifici requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa.

Con riferimento ai termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze gli stessi dovranno essere realizzati e concludersi entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda da parte dell’ANPAL.

Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei

lavoratori.

Si precisa che i termini di 90 e 120 giorni, di natura non perentoria, se motivato da comprovate ragioni, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione da parte dell’ ANPAL.

Le attività formative potranno iniziare anche nel 2021, purché si concludano entro 90 (o 120) giorni dall’approvazione della domanda ed a condizione che gli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro siano sottoscritti entro il 30 giugno 2021.

Sul punto giova precisare che proprio la scadenza di fine anno per la sottoscrizione degli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro dovrebbe essere oggetto di un provvedimento di modifica del decreto attuativo del Fondo, che dovrebbe prevedere – almeno questo è l’auspicio – la proroga del suddetto termine.

L’erogazione del contributo è eseguita dall’ INPS in due tranche: anticipazione del 70% e erogazione del restante 30% a saldo. Il finanziamento, autorizzato da ANPAL con cadenza trimestrale, avviene attraverso il meccanismo dello sgravio contributivo operato dall’INPS e remunera ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, relativo alle ore di frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi.

La dotazione del fondo è costituita, al momento, da 730 milioni di euro, di cui 230 milioni a valere sul Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per il lavoro (PON SPAO), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE). Tale dotazione potrà essere incrementata con ulteriori risorse dei Programmi operativi nazionali e regionali di FSE e, per le specifiche finalità, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e dei Fondi paritetici interprofessionali.

Non v’è dubbio, quindi, che con tale norma il legislatore abbia inteso offrire alle parti sociali, in primo luogo, uno strumento per favorire “la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza”.

Il ricorso a strumenti di protezione, quali il blocco dei licenziamenti economici, le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, l’estensione della platea dei beneficiari circa l’accesso a misure economiche straordinarie, rischia, però, di risultare vano se, alla fine dell’emergenza sanitaria, non si sarà in grado di avviare un importante potenziamento delle politiche attive del lavoro.

Ed infatti la rapida diffusione del virus sull’intero territorio nazionale ha indotto il Governo ad attuare interventi, perlopiù, diretti alla salvaguardia dei posti di lavoro minacciati dalla sospensione delle attività.

Pertanto risulta essenziale implementare  – nelle politiche attive del lavoro –  ulteriori piani strutturali di intervento per aggredire gli effetti provocati dalla crisi occupazionale e per risollevare concretamente i settori più colpiti dalla crisi pandemica; come è indubitabilmente necessario agire sul terreno delle tutele concrete da apprestare alle categorie di lavoratori più deboli, quali giovani e lavoratori precari.

Nonostante un importante investimento sia in termini economici che di capitale umano, la strada è ancora lunga e tortuosa anche in considerazione della necessità di una razionalizzazione istituzionale, in termini di riordino delle potestà legislative che elimini gli effetti distorsivi più evidenti prodotti dall’attuale riparto di competenze tra Stato , Regione ed Enti, in un ottica di armonizzazione  e uniformità delle attività di programmazione delle politiche attive evitando il concreto rischio di un’elevata frammentazione e riduzione della capacità di intervento degli attori che operano in tale ambito.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L’ Avviso FNC prevede che al termine del percorso di riqualificazione, il personale formato consegua una certificazione pari almeno ad un EQF 3 o 4. Nello specifico l’acronimo EQF sta per European Qualification Framework sancito nel 2008 dal Parlamento Europeo. Da un punto di vista tecnico l’EQF “è una griglia di referenziazione, funzionale utile al posizionamento delle diverse qualificazioni rilasciate nei Paesi membri” dell’Unione Europea. Il “confronto si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell’apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli”.

Nel caso l’ Avviso FNC specifica che è buona prassi conseguire la certificazione delle competenze acquisite dal percorso di riqualificazione da un soggetto terzo quindi diverso da chi ha effettuato il percorso formativo.

Ad oggi le istanze presentate sono più di 46.000 e l’auspicio delle Parti Sociali è quello di favorire l’utilizzo del FNC anche per le PMI che ad oggi ricoprono più del 60% del tessuto imprenditoriale Nazionale.

In definitiva il Fondo istituito si presenta non solo quale misura alternativa ai licenziamenti ma anche alla mera collocazione dei lavoratori in cassa integrazione; esso apre infatti ad una diversa prospettiva per affrontare le eccedenze di personale: la riqualificazione dei lavoratori attraverso le nuove competenze anche in termini di innovazione tecnologica.

TREDICESIMA PIU’ BASSA NEL 2020 – CAUSA COVID19

 

Quest’anno la Tredicesima mensilità più bassa a causa del COVID
Per quanto successo nei mesi scorsi, ancora oggi , molte aziende sono costrette ad utilizzare la cassa integrazione per i loro dipendenti, al fine di fronteggiare la crisi economica. L’utilizzo di tale strumento oltre ad incidere, con una differenza negativa, su quanto percepito rispetto allo stipendio mensile, inciderà anche sulla tredicesima mensilità.

L’importo varierà in basa sia alla durata del periodo di cassa integrazione, sia per i motivi: sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

La tredicesima si matura mensilmente sulla base delle ore lavorate e per poterne godere appieno occorre che si abbia lavorato per tutto l’anno. Quest’anno il datore di lavoro erogherà la 13° mensilità per i soli ratei proporzionati ai mesi lavorati; per i mesi di cassa integrazione l’INPS ha erogato quanto dovuto di sua competenza già nell’importo dato per la cassa integrazione.

Si può riassumere che chi è stato in cassa integrazione a zero ore, non matura per quel periodo la gratifica natalizia perché la cifra spettante è già compresa nel bonifico mensile che l’Inps ha erogato al lavoratore.

Chi è stato in cassa integrazione con orario ridotto ha invece diritto ai ratei di tredicesima, ma solo  sulle ore lavorate, di conseguenza risulterà più bassa rispetto a quella di un anno “normale”.

Ad essere interessati dalla decurtazione sono solo i lavoratori in cassa integrazione, mentre la riduzione non riguarderà i pensionati, i dipendenti pubblici né quelli privati che abbiano continuato a lavorare come sempre.

 

 

                                                                                  CDL Riccardo Trimarco

Presidente Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli

Art. 63 (PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti di imposta riconoscono , in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione
corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo sarà compensato dai sostituti sul modello f24.

Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Note: Per due mesi le aziende non potranno licenziare un dipendente per motivi economici, cioè per giustificato motivo oggettivo. Il provvedimento sarà vietato anche in forma collettiva. In entrambi i casi, si parla di provvedimenti attuati dopo il 23 febbraio 2020, cioè dal giorno in cui è scoppiata in Italia l’emergenza coronavirus. Il divieto è contenuto nel decreto Cura Italia presentato ieri dal Governo.
Dall’entrata in vigore del decreto, dunque, non può essere né avviata né conclusa alcuna procedura di licenziamento collettivo o individuale avviata dopo il 23 febbraio se non per motivi disciplinari, cioè per giusta causa, o giustificato motivo soggettivo.
Un capitolo a parte merita il licenziamento per superamento del periodo di comporto ( cfr malattia a causa del coronavirus), in quanto necessità di valutazioni anche sullo stato morbile.
Significa che, nel caso in cui il procedimento abbia avuto inizio dopo tale data, deve restare
congelato per 60 giorni anche nel caso in cui la motivazione economica sia legata agli effetti negativi scaturiti dall’emergenza Covid-19, il che sembrerebbe lasciare intendere che il loro termine prenderà a correre nuovamente allo scadere del sessantesimo giorno. E’ evidente la formulazione infelice della norma.
La violazione di tale divieto potrebbe determinare la nullità del licenziamento.
Come noto, un licenziamento deve essere impugnato stragiudizialmente entro 60 giorni dalla comunicazione di esso; nei successivi 180 deve essere depositato il conseguente ricorso giudiziale.
Ebbene, l’art 46 non sembra sospendere tali termini, che dunque rimangono confermati.

Art. 39 ( LAVORO AGILE)

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo
familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
– Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta
capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento
delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge
22 maggio 2017, n. 81.

Note: Un richiamo deve essere fatto anche al DPCM del 9 marzo che prevede la possibilità per il datore di disporre il lavoro agile.
Il lavoro agile è una modalità della prestazione di lavoro che, secondo le norme ordinarie, è oggetto di un patto modificativo firmato dal singolo lavoratore e dal singolo datore di lavoro (poi abbiamo anche degli accordi sindacali, ma la legge richiede l’accordo individuale).
Invece, per quanto riguarda il DPCM, consente al datore di lavoro unilateralmente di adottare lo smart working nei confronti dei lavoratori.
Non c’è un diritto del lavoratore di lavorare in smart working: c’è invece la possibilità per il datore di lavoro di applicare lo smart working.
Lo smart working rientra, a questo punto fino al 3 aprile secondo il DPCM, nei poteri del datore di lavoro di modificare la prestazione lavorativa trasformandola in smart working.
Potrebbe essere sufficiente anche una semplice comunicazione, anche se rimane il problema del controllo della prestazione che deve comunque trovare una disciplina e una specificazione.
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento della prestazione in smart working, la
comunicazione diretta al lavoratore farà riferimento agli accordi sindacali o regolamenti aziendali sullo smart working ove esistenti, oppure le aziende potrebbero adottare un proprio regolamento sulle modalità di lavoro in smart working da pubblicare sul sito aziendale.
Queste norme completano il quadro delle disposizioni volte a favorire l’adozione
dello smart working già previste dai precedenti interventi del Governo

Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
– Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Note: sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per i lavoratori domestici in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 31.05.2020.
i pagamenti dei contributi di cui sopra possono essere effettuati entro il 10.06.2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DISCOLL)

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. 2.
– Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
– Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di
incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo

Note: Per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020, i termini per la presentazione delle domande NASPI sono ampliati da 68 a 128 giorni. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità

Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
– L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
– -Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

Note:  Viene riconosciuta una indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020, per i lavoratori operai agricoli a tempo determinato , non titolari di pensione, che abbiano raggiunto almeno 50 giornate di lavoro effettivo di lavoro agricolo nel 2019.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica covid – 19, viene prorogato il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola (decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389).
La proroga interviene a favore dei dipendenti operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato nonché per le figure equiparate di cui all’art. 8 legge 12.03.168 n. 334, residenti o domiciliati sul territorio nazionale.
La proroga ha durata sino al 01.06.2020, e vale per le domande ancora non presentate.
L’ articolo 31 del DL “ Cura Italia” prevede che le indennità sopra richiamate non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza, ai sensi del D L 4 2019 convertito con modificazioni dalla L 26 2019

Art. 29 (indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

NOTE: Ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari il cui rapporto di lavoro è cessato involontariamente nel periodo compreso tra gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto , è riconosciuta una indennità di euro 600 per il mese di marzo, che non concorre alla formazione del reddito.

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro.
– L’indennità non concorre alla formazione del reddito e viene erogata dall’INPS nel limite di
spese complessivo di 203.4 milioni di euro per l’anno 2020