Le novità introdotte dal “Decreto Lavoro”

Vediamo le principali novità contenute nel pacchetto lavoro approvato dal consiglio dei ministri del 1° maggio.

  •  Assegno di inclusione

    da gennaio arriva l’Assegno di inclusione, di cui potranno beneficiare i nuclei con disabili, minori, over60.
    L’importo è fino a 6mila euro l’anno, 500 al mese, più un contributo affitto (per le locazioni regolari) di 3.360 euro l’anno, 280 al mese. Se il nucleo è costituito da tutte persone almeno 67enni o disabili gravi l’importo mensile è di 630 euro più 150 euro di contributo d’affitto.
    La misura è erogata per 18 mesi. Poi dopo un mese di stop è rinnovata per periodi ulteriori di 12 mesi.
    residenti in Italia da almeno cinque anni, avere un Isee di 9.360 euro e un reddito familiare inferiore a 6mila euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza, un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini Imu non superiore a euro 150mila, non superiore ad euro 30.000, e non si devono possedere navi, imbarcazioni, autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. L’Assegno di inclusione si richiede on line all’Inps. Per dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, scatta la reclusione da 2 a 6 anni.

  •  Assegno unico, maggiorazione
  • Semplificazioni e ampia apertura alla contrattazione collettiva

Viene “ridisciplinato” l’accesso dei lavoratori alle informazioni sui loro rapporti di lavoro:
il datore di lavoro ne deve comunicare gli elementi essenziali.
Il Decreto Lavoro offre importanti semplificazioni: per alcune informazioni è sufficiente indicare il riferimento normativo/della contrattazione collettiva; vanno consegnati/messi a disposizione (anche mediante pubblicazione sul sito web) i contratti collettivi ed eventuali regolamenti aziendali.
Le informazioni devono essere comunicate in modo trasparente, chiaro, completo, gratuito conforme agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità, in formato cartaceo oppure elettronico, conservate e rese accessibili, su richiesta dei lavoratori, in
qualsiasi momento. Di seguito l’elenco delle informazioni da fornire:
– l’identità delle parti (nel caso di somministrazione, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota);
– il luogo di lavoro (se non fisso/predominante: il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro);
– la sede o il domicilio del datore di lavoro;
– l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
– la data di inizio del rapporto di lavoro;
– la tipologia del rapporto di lavoro (in caso di rapporti a termine, la durata prevista dello stesso);
– la durata del periodo di prova, laddove previsto;
– il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista);
-la durata delle ferie e la durata degli eventuali congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore ovvero, qualora non definibili al momento dell’assunzione, le modalità di determinazione e fruizione;
– l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
– la programmazione dell’orario ordinario di lavoro, se imprevedibile il lavoratore va informato;
– le condizioni che riguardano l’eventuale straordinario e la sua retribuzione e le procedure relative ai cambiamenti di turno, qualora sia previsto la durata e la forma del preavviso e la relativa procedura in caso di recesso del datore o del lavoratore;
– il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
-gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal
datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita
dal datore di lavoro.

  •  Contratti a termine, allentata la stretta del dl Dignità

    Sui contratti a termine, viene allentata la stretta operata dal cosiddetto decreto Dignità (Dlgs 15 giugno 2015, n. 81), introducendo nuove causali, alle quali occorre far riferimento in caso di proroga o rinnovo dopo i primi 12 mesi di durata. Le ragioni che giustificano il proseguimento dopo i primi 12 mesi del contratto a termine “a causale” sono tre: la prima sono i casi previsti dai contratti collettivi. La formulazione della bozza del Dl va interpretata in senso ampio intendendo sia la contrattazione nazionale, che quella aziendale o territoriale. In assenza della previsione della contrattazione collettiva si apre alla stipula di patti individuali, che sono la seconda “causale”. Cioè, il contratto a tempo determinato può proseguire oltre i 12 mesi per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, entro la scadenza temporale del 31 dicembre 2024. La terza “causale” fa riferimento alla sostituzione di altri lavoratori.

  • Contratto d’espansione

    Il contratto d’espansione è prorogato fino al 31 dicembre 2023, con la possibilità di uscita fino a 5 anni dalla maturazione dei requisiti pensionistici nei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese. Secondo l’ultima bozza del Dl, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese con più di mille dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Il datore di lavoro riconoscerà per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’Inps.

  • Il Fondo nuove competenze

    è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, delle risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro.
    volte a favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.
    Con le risorse del Fondo nuove competenze è finanziata parte della retribuzione oraria, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali dell’orario di lavoro destinato ai percorsi formativi.

  • Esonero Contributivo.

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (incluso l’apprendistato) i beneficiari del nuovo assegno di inclusione è riconosciuto un esonero contributivo del 100%, fino cioè a 8mila euro l’anno, per 12 mesi. L’esonero sale a 24 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine. In caso invece di assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale è riconosciuto uno sgravio del 50%, fino a un massimo di 4mila euro l’anno, per 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro. Un altro incentivo è previsto anche per le nuove assunzioni, dal 1° giugno a fine anno, di giovani con meno di 30 anni Neet, ovvero che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione, registrati al programma “Iniziativa Occupazione Giovani”, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi. Questo incentivo è cumulabile con altri incentivi

  •  Pacchetto welfare

    Sale a 3mila euro la soglia di fringe benefit esentasse per i lavoratori dipendenti con figli minori. L’intervento contenuto nel Dl lavoro, finanziato con 142 milioni di euro nel 2023, era stato annunciato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Sono esentasse fino a 3mila euro anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

  • Strumento di attivazione: un rimborso per chi si forma

    Sempre nell’ambito del superamento del Reddito di cittadinanza, dal 1° settembre debutta lo Strumento di attivazione, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti formativi e di accompagnamento al lavoro, o comunque di politica attiva. La misura è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore Isee, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione.

  •  Scuola-lavoro, arriva il Fondo per indennizzi

    Il governo prova a rilanciare i percorsi di scuola lavoro con una doppia mossa. Da un lato, puntando a una maggiore qualificazione delle ore trascorse dagli studenti on the job e rafforzando anche prevenzione e sicurezza durante l’esperienza di alternanza. Dall’altro, prevedendo un fondo ad hoc per indennizzare l’infortunio mortale durante lo svolgimento delle attività formative.

  •  Taglio al cuneo di 4 punti aggiuntivi

    Si appesantisce il taglio del cuneo fiscale-contributivo con un intervento aggiuntivo di 4 punti, un’una tantum di 6 mesi, operativo per il periodo compreso tra luglio e dicembre, destinato ai lavoratori con retribuzioni lorde fino a 35mila euro, finanziato con circa 4 miliardi.
    l beneficio va ad aggiungersi all’attuale taglio di 3 punti del cuneo per le retribuzioni fino a 25mila euro portando lo “sconto” in totale a 7 punti. Mentre per la fascia di retribuzioni compresa tra 25mila e 35mila euro che già beneficiano di uno “sconto” di 2 punti la sforbiciata totale sale a 6 punti. È questa la novità principale del Dl lavoro, considerando che l’ipotesi originaria del governo era quella di aumentare allineando in modo uniforme a 4 punti, il taglio del cuneo fiscale contributivo per le retribuzioni fino a 35 mila euro, con un’integrazione di 1 punto per le retribuzioni entro 25mila euro e di 2 punti per quelle da 25 mila fino a 35mila euro, fino a dicembre.

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