di Franco Ravazzolo (membro commissione bilaterale En.Bi.C)
Al Festival del lavoro 2018, abbiamo avuto il piacere di ascoltare il ministro onorevole Luigi Di Maio che ha richiamato gli stessi principi informativi dei nostri contratti collettivi di lavoro, così come sempre dichiarati nelle premesse contrattuali. È stato motivo di grande orgoglio, anche perché lo stesso ministro ha indirettamente risposto con chiarezza alle recenti prese di posizione di Paolo Pennesi, presidente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in tema di Cc.cc.nn.ll applicabili.
Infatti, mentre il dott. Pennesi parla di azione di contrasto «nei confronti delle imprese che non applicano i contratti “leader” sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil ma i contratti stipulati da Oo.ss. che, nel settore, risultano comparativamente meno rappresentative (Cisal, Confsal e altre sigle minoritarie)», il ministro Di Maio ha sottolineato la necessità d’individuare in modo analitico e settoriale la rappresentatività delle parti sottoscrittrici, senza apodittiche presunzioni. Nella «visione Pennesi» non è chiaro come possa concludere che la libertà sindacale c’è, ma non comprende il «cuore» e cioè la contrattazione delle condizioni economiche e normative del lavoro, unita alla possibilità di avere parità di diritti nei confronti dei benefici normativi e contributivi previsti dalle leggi dello stato.
Inutile dire che tale posizione porta a esiti anacronistici: un lavoratore potrebbe avere una Ral (Retribuzione annua lorda) molto elevata, per esempio per un ampio sistema premiale o per retribuzioni condizionate, ma non rispettare i minimi contrattuali mensili dei Cc.cc.nn.ll confederali. Sarà escluso dall’applicabilità dei benefici di legge?
Inoltre, i vari contratti collettivi confederali, a parità di mansioni, prevedono livelli retributivi nettamente divergenti. Come conciliare la previsione costituzionale di retribuzione (il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro) con differenze retributive marcate anche con identica quantità e qualità del lavoro prestato?
In realtà, la prassi contrattuale ha sempre delegato le parti dei singoli settori a determinare la retribuzione proporzionata. Se così stanno le cose, com’è possibile che questa eterminazione sia ora demandata a parti private estranee al negozio?
Nell’attesa che si chiarisca quanto precede, Anpit, Cepi, Cidec, Confimprenditori, Pmi Italia, Uai-Tcs, Unica con Cisal Terziario, Ciue Cisal, hanno sottoscritto il Ccnl «Terziario avanzato», per il triennio 1° luglio 2018-30 giugno 2021.
La classificazione del personale è conforme all’E.q.f. (European qualifications framework: classificazione europea delle professionalità) e, per le competenze I.c.t., le parti hanno integrato l’E.q.f. con l’E.-c.f. (European e-competence framework), realizzando così una novità contrattuale assoluta.
Inoltre, sul presupposto che dirigenti, quadri, impiegati e operai concorrono assieme ai risultati aziendali, seppur con competenze e responsabilità diverse, il Ccnl «Terziario avanzato» ha introdotto un principio rivoluzionario, che è un contratto collettivo unico per tutte le predette categorie.
Al fine di garantire parametri di giustizia, è centrale una corretta classificazione del personale e questo ha obbligato gli estensori del Ccnl a fare un’analitica classificazione suddivisa per categorie, livelli di professionalità, settori e competenze specifiche.
Questo Ccnl rinnova, per la parte che lo anticipava, anche il disdettato Ccnl «servizi» del 30/10/2012, del quale mantengono gli elementi qualificanti: i benefici premiali condizionati; un sostanzioso welfare contrattuale annuo e la previsione che il Ccnl dovrà essere normalmente integrato dalla contrattazione di secondo livello.
Tenendo conto delle particolari caratteristiche di settore e al fine di favorire l’accesso dei lavoratori agli strumenti di welfare, le parti hanno previsto un welfare contrattuale annuo, obbligatoriamente dovuto, di € 2.600,00 per i dirigenti; di € 1.300,00 per i quadri ed € 650,00 per tutti gli altri livelli d’inquadramento. Tale welfare si aggiunge all’estesa assistenza sanitaria integrativa del Ssn e alle prestazioni assicurative vita, contrattualmente previste tramite l’Ente bilaterale confederale (En.bi.c.: www.enbic.it).
Infine, l’Enbital (www.enbital.it), offre ai dirigenti e ai quadri, specifici servizi formativi.
Le parti, con questo Ccnl, hanno scelto di «correre», lasciando altre Parti ferme a trutturare anacronistici privilegi.