La posizione di UNICA in merito alla Circolare n. 3/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La circolare INL 3/2018 del 25 gennaio 2018, a firma Pennesi, riprende pedissequamente quanto più volte affermato da atti, interpelli e “veline” che gli ambienti del MLPS hanno in questi ultimi anni prodotto per consolidare una opinione condivisa sulla fantomatica applicabilità dell’altrettanto fantomatico principio della “maggiore rappresentatività in termini comparativi”.

Principio questo, che al pari di altri grandi classici del pensiero umano, quali – a titolo di mera esemplificazione: è nato prima l’uovo o la gallina, gli incontri con l’Olandese volante o i sempre attuali unicorni, non possono che rimanere quello che sono, delle semplici fantasie.

Fantasie e solo fantasie perché il Legislatore, nel breve arco temporale intercorrente tra il 1° gennaio 1948 e oggi, non ha inteso, per i più svariati motivi, dare attuazione pratica a quanto fissato dall’art. 39, terzo comma, della Costituzione repubblicana.

Quindi, per non tediare i lettori, tutto il castello di normative e rimandi a normative che si riaggancino alla citata e non meglio definibile “maggiore rappresentatività in termini comparativi”, altro non è se non carta sprecata.

Ora, per non essere tacciati di assumere posizioni pregiudiziali, ci limiteremo a citare la sentenza n. 231/2013 della Corte Costituzionale dove, oltre al corretto giudizio di illegittimità su quello che era il testo dell’articolo 19 della Legge 300/1970, così come modificato dal referendum parzialmente abrogativo del 1995, la Corte ha chiaramente ribadito che la riserva di legge prevista dal citato articolo 39, terzo comma, non può, in alcun modo, essere surrogata dall’affastellarsi di diversi ed eterogenei provvedimenti legislativi e/o amministrativi.

In conclusione, uscendo dal tono scherzoso che abbiamo assunto quale unico antidoto al fastidio che ci arreca questa politica del ministero del lavoro di totale acquiescenza ai desiderata dei “soliti noti”, ci preme rimarcare come – rebus sic stantibus – l’ordinamento italiano non preveda alcuna norma per definire il grado di rappresentatività  delle organizzazioni sindacali dei lavoratori se non la Legge 936/1986, dove all’art. 2, lettera b), si indicano in 22 i rappresentanti complessivi delle organizzazioni sindacali dei lavoratori da inserire all’interno del plenum del Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro.

Ora, stante la ovvia esistenza di ben più di 22 organizzazioni sindacali dei lavoratori in Italia, questa rimane l’unica previsione legislativa che consenta di valutare la rappresentatività presuntiva delle diverse sigle.

Ecco quindi che il combinato disposto del rispetto dell’art. 1, primo comma, della Legge 389/1989 e l’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per la parte dei lavoratori, da sigle presenti al CNEL è sempre valido ed applicabile sia in assoluto, sia in riferimento a tutte le disposizioni di Legge citate dalla menzionata Circolare INL n. 3/2018.

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