Con il decreto legislativo n. 185/2016, correttivo al Jobs Act, il Governo ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano, fra l’altro, il così detto codice dei contratti di cui al D.Lgs n. 81/2015.
Nell’ambito di tali modifiche assume particolare rilievo l’intervento in materia di lavoro accessorio, rispetto al quale si introduce una maggiore tracciabilità dei voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria.
Il nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs n° 81/2015 stabilisce anzitutto che “i committenti, imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima, dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante SMS o posta elettronica, i dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Gli obblighi di comunicazione descritti dalla norma – riferiti esclusivamente ad imprese e professionisti – richiamano quanto già previsto con riferimento al lavoro intermittente, con alcune specificità.
Va anzitutto evidenziato che la comunicazione in questione andrà effettuata:
- Per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impiegato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:
- I dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
- Il luogo della prestazione;
- Il giorno di inizio della prestazione;
- L’ora di inizio e di fine della prestazione
- Per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, ma con contenuti parzialmente diversi. In questo caso, infatti, si prevede che la comunicazione indichi:
- I dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- Il luogo della prestazione;
- La durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Con un apposito decreto il Ministero del lavoro potrà peraltro indicare modalità applicative della disposizione nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui si è omessa la comunicazione (art. 49, comma 3, D.Lgs n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Vale la pena inoltre ricordare che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.