Category: Delegazioni

Convegno “Lavoro in evoluzione, nuovi oneri ed opportunità per datori e lavoratori”

Mercoledì 25 Gennaio, presso il Mediterranea Hotel in Via Salvatore Allende a Salerno si terrà il convegno dal titolo “Lavoro in evoluzione, nuovi oneri ed opportunità per datori e lavoratori” organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Salerno.

Durante il convegno ci saranno gli interventi del dott. Pier Corrado Cutillo, Segretario Generale UNICA e del Dott. Alessandro D’Amico, Responsabile Nazionale UNICA Formazione.

Regolamento per il Tesseramento 2017

Addì ventidue del mese di dicembre dell’anno duemilasedici, in Roma presso la sede nazionale, il Presidente Nazionale Gianluigi De Sanctis ed il Tesoriere Paolo Gazzaniga,

visti

– la delibera del Consiglio Nazionale del 30 novembre 2016,
– l’articolo 2 dello Statuto di UNICA Federazione Nazionale,

emanano

il presente Regolamento per il Tesseramento 2017 composto da 7 articoli e la presente premessa.

Art. 1 – Campo d’Applicazione
Il presente Regolamento per il Tesseramento 2017 – da adesso in poi, per brevità, il Regolamento – norma le procedure e gli importi che i Soci di UNICA dovranno seguire per saldare la quota associativa per l’anno 2017, come da previsione statutaria.

Art. 2 – Decorrenza e durata
Il Regolamento decorre dal 1° gennaio 2017 e cesserà di avere valore alla data di entrata in vigore di un eventuale nuovo Regolamento.

Art. 3 – Tipologia di Soci
Ferma restando l’unicità del vincolo associativa con UNICA e la parità dei diritti e dei doveri di tutti i Soci alla Federazione, questi sono suddivisi, per equità e capacità di spesa, in tre categorie:

– Soci Ordinari, soci in possesso di partita IVA, tutti i Dirigenti di UNICA associati a titolo personale, quota sociale di valore pari a € 70,00 (settanta/00 euro);

– Soci a quota Ridotta
, soci non in possesso di partita IVA, associazioni, Enti non economici, condomini, Imprese che aderiscano ad UNICA solo per avere accesso ad una singola prestazione di assistenza sindacale riservata ai Soci, quota sociale di valore pari a 1/5 dell’ordinaria ovvero € 14,00 (quattordici/00 euro);

– Soci SMART
, soci ordinari che aderiscano dalla data del 1° ottobre 2017 o Soci diretti di UNICA-Formazione quota sociale pari a ½ della quota ordinaria ovvero € 35,00 (trentacinque/00 euro).

Art. 4 – Modalità di pagamento Soci Ordinari
Invio a cura dell’Ufficio tesseramento (ufficio_tesseramento (@) federazioneunica.it ) presso la D.Z. di competenza dei Soci ordinari del MAV per effettuare il pagamento, la conservazione della matrice del documento stesso costituisce l’unica ricevuta valida come quietanza da parte di UNICA.

Art. 5 – Modalità di pagamento Soci a quota ridotta
Raccolta da parte del Delegato responsabile della D.Z. di competenza del socio, delle quote di tesseramento e successivo loro trasferimento ( a mezzo bonifico o SDD, secondo le istruzione che verranno emanate dal Tesoriere nel corso dell’anno) alla Federazione Nazionale.
Ai Soci viene rilasciata ricevuta/quietanza direttamente dalla D.Z. competente.

Art. 6 – Modalità di pagamento Soci SMART
Per i Soci che aderiranno dalla data del 1° ottobre 2017:
Raccolta da parte del Delegato responsabile della D.Z. di competenza del socio, delle quote di tesseramento e successivo loro trasferimento (a mezzo bonifico o SDD, secondo le istruzioni che verranno emanate dal Tesoriere nel corso dell’anno) alla Federazione Nazionale.
Ai Soci viene rilasciata ricevuta/quietanza direttamente dalla D.Z. competente.
Per i Soci diretti di UNICA-Formazione:
Raccolta da parte del Responsabile Nazionale di UNICA–Formazione, o di un suo delegato, delle quote di tesseramento e successivo loro trasferimento (a mezzo bonifico o SDD, secondo le istruzioni che verranno emanate dal Tesoriere nel corso dell’anno) alla Federazione Nazionale.
Ai Soci viene rilasciata ricevuta/quietanza direttamente da UNICA-Formazione.

Art. 7 – Rimandi
Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto di UNICA e, successivamente, ai Regolamenti previsti dallo Statuto stesso.
In caso di persistente difficoltà interpretativa si rimanda al Consiglio nazionale che emetterà un parere pro veritate.

Roma, 22 dicembre 2016

F.to Il Tesoriere Nazionale                                                F.to Il Presidente Nazionale

  Rag. Paolo Gazzaniga                                                         Rag. Gianluigi De Sanctis 

UNICA, FORMAZIONE di QUALITA’

Con enorme piacere comunichiamo che, nel mese di NOVEMBRE 2016, UNICA FORMAZIONE ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2008 per i settori di attività di PROGETTAZIONE ed EROGAZIONE di corsi di formazione.

L’obiettivo di tutte le norme ISO, dalla 9000 alla 9004 compresa, è quello di controllare tutte le fasi del processo che genera il prodotto o il servizio e non, come a volte erroneamente si ritiene, il controllo di qualità del prodotto o del servizio.

La Certificazione del Sistema qualità aziendale, nasce dalla volontà di UNICA FORMAZIONE di far “giudicare” da un Ente o Istituto di Certificazione, che tutte le azioni di controllo nell’intera filiera produttiva, indicate nei propri documenti della qualità (manuale, procedure, istruzioni ecc.), siano conformi e rispondenti alle norme di riferimento e, soprattutto, recepite, attuate e consolidate all’interno dell’azienda.

L’Ente di Certificazione, una volta riscontrata la rispondenza tra quanto descritto nei documenti e la prassi quotidiana, rilascerà la Certificazione e manterrà nel tempo un controllo su UNICA FORMAZIONE, avendo il potere di annullare la certificazione stessa nel momento in cui dovesse riscontrare forti anomalie e non conformità tali da compromettere la garanzia della qualità.

La certificazione del sistema qualità richiede ad UNICA FORMAZIONE di disporre di un modello di gestione della qualità documentato e sufficientemente consolidato nella sua applicazione.
Il modello può riferirsi all’organizzazione nella sua totalità o unicamente ad una parte dei prodotti o servizi commercializzati. La procedura di valutazione dei sistemi qualità aziendali è regolamentata dalla norma (UNI EN 30011) nelle modalità di conduzione della valutazione.

Essa viene attuata attraverso le seguenti fasi:

– Istruttoria;
– Visita di valutazione;
– Rilascio di un certificato di conformità;
– Visite di sorveglianza, con frequenza che può differire per i diversi organismi di certificazione.

www.unicaformazione.net

 

JOBS ACT: problematiche attuative, estratto del convegno

All’indomani della giornata di lavoro tenutasi presso il Mediterranea Hotel di Salerno, dove si è svolto l’incontro di studio organizzato da UNICA – Unione Nazionale Italiana delle Imprese dei settori del Commercio dei Servizi e dell’Artigianato – UNICA Formazione e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno dal titolo “JOBS ACT: problematiche attuative” , riportiamo un estratto che riassume gli argomenti trattati.

Un ringraziamento speciale va al Presidente Alberico Capaldo e al suo Vice dott. Carlo Zinno, professionisti di spicco e di elevata cultura.

Dopo gli indirizzi di saluto istituzionali del Presidente Alberico Capaldo sono intervenuti il dott.Pier Corrado CUTILLO – Segretario Generale UNICA e il dott. Alessandro D’AMICO che nell’ambito della loro sfera di competenza e professionalità hanno analizzato gli aspetti peculiari della normative dei CCNL in riferimento alle norme previste dall’ art.6 del d.lgs. 23/2015 in merito al tentativo di conciliazione e della formazione Aziendale, analizzando l’evoluzione dei sistemi attuativi messi a disposizione delle Aziende e dei lavoratori, anche in virtù dell’ultimo Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 e degli strumenti, ponendo un analisi comparativa ed approfondita degli stessi.

Successivamente c’è stato l’intervento del Prof. Lorenzo Ioele, avvocato e docente di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale dell’ Università degli Studi di Salerno, sulla inidoneità sanitaria del lavoratore e i suoi effetti sul rapporto di lavoro, intervento chiaro ed incisivo che ha saputo chiarire la problematica dal punto di vista strettamente tecnico.

Altro argomento rilevante e di grande attualità è stato realizzato dalla Prof.ssa Filomena Foccillo docente a contratto di Diritto del Lavoro dell’Università di Salerno in merito all’analisi e la chiarificazione delle problematiche inerenti all’accesso al verbale in merito alle sanzioni in caso di ispezioni.

Decreto Correttivo Jobs Act – Lavoro Accessorio – Indicazioni Operative

Con il decreto legislativo n. 185/2016, correttivo al Jobs Act, il Governo ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano, fra l’altro, il così detto codice dei contratti di cui al D.Lgs n. 81/2015.

Nell’ambito di tali modifiche assume particolare rilievo l’intervento in materia di lavoro accessorio, rispetto al quale si introduce una maggiore tracciabilità dei voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria.

Il nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs n° 81/2015 stabilisce anzitutto che “i committenti, imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima, dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante SMS o posta elettronica, i dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Gli obblighi di comunicazione descritti dalla norma – riferiti esclusivamente ad imprese e professionisti – richiamano quanto già previsto con riferimento al lavoro intermittente, con alcune specificità.

Va anzitutto evidenziato che la comunicazione in questione andrà effettuata:

  • Per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impiegato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:
    • I dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
    • Il luogo della prestazione;
    • Il giorno di inizio della prestazione;
    • L’ora di inizio e di fine della prestazione
  • Per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, ma con contenuti parzialmente diversi. In questo caso, infatti, si prevede che la comunicazione indichi:
    • I dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
    • Il luogo della prestazione;
    • La durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Con un apposito decreto il Ministero del lavoro potrà peraltro indicare modalità applicative della disposizione nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui si è omessa la comunicazione (art. 49, comma 3, D.Lgs n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Vale la pena inoltre ricordare che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

Jobs Act, problematiche attuative – convegno

L’evento organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno e promosso da UNICA, si terrà a Salerno il 27 Ottobre 2016.
All’evento parteciperanno Professori dell’Università di Salerno e Dirigenti UNICA
Interventi:
Rag. Gianluigi De Sanctis – Presidente Nazionale UNICA
Dott. Pier Corrado Cutillo – Segretario Nazionale UNICA:

Il recepimento da parte dei CCNL delle norme previste dall’art. 6 del D.Lgsl. 23/2015 in merito al tentativo di conciliazione

Dott. Alessandro D’Amico – Responsabile Nazionale UNICA Formazione
Formazione Aziendale: Evoluzione dei sistemi attuativi e strumenti a confronto.

Di seguito alcune delle tematiche che verranno trattate:

  • Idoneità sanitaria del lavoratore e i suoi effetti sul rapporto di lavoro, relatore Prof. Avv. Lorenzo Ioele – Ordinario di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale – Università degli STudi di Salerno;
  • Le Dimissioni On-Line, relatore Avv. Filomena Foccillo – Prof.ssa a contratto di Diritto del Lavoro Università degli Studi di Salerno;
  • Il Regime Sanzionatorio del Contratto a Tutele Crescenti, relatore Avv. Pasquale Visconti – Consigliere Ordine degli Avvocati di Salerno;
  • Mansione e tipologie Contrattuali, relatore Avv. Giovanni Ambrosio – Specializzato in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale – Università “La Sapienza” di RomaL’evento si terrà presso il Mediterranea Hotel – Via Salvatore Allende – SalernoLa partecipazione al Convegno attribuisce n.4 crediti ai fini della formazione continua obbligatoria e sarà ritenuta valida con registrazione sia all’entrata che all’uscita.

scarica la locandina Convegno Jobs Act 27 Ottobre Salerno

Spese scontate al 50%

Molti sono i servizi e le utenze che gli imprenditori individuali e i professionisti acquistano con la partita Iva per le abitazioni, che utilizzano promiscuamente per la loro attività economica e per motivi personali, ma spesso possono “recuperare” fiscalmente i relativi costi e l’Iva solo in parte.

Locazione
Tralasciando il caso dell’acquisto, i costi di locazione delle abitazioni (come, del resto, anche degli uffici) utilizzate promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per «l’uso personale o familiare dell’imprenditore» o del professionista, sono deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo per il 50% del canone, a patto che il contribuente non disponga di altro immobile (ovunque per le imprese e nel medesimo Comune per i professionisti) «adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa» o dell’arte o professione (articoli 54 e 64, Tuir). L’eventuale Iva, applicata su opzione, sulla locazione di abitazioni non può essere detratta, neanche al 50% (articolo 19-bis1, comma 1, lettera i, Dpr 633/72).

Deduzione delle utenze
I professionisti possono dedurre al 50% le spese per i servizi relativi agli “immobili utilizzati promiscuamente” (sia abitazione, che ufficio), a prescindere dai metri quadri effettivamente utilizzati per l’attività, a condizione che non dispongano nello stesso Comune di un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione (articolo 54, comma 3, Tuir).

Si tratta di una deduzione forfettaria del 50% prevista dalla norma dal reddito di lavoro autonomo, che ha la duplice finalità di semplificare i calcoli e di evitare l’insorgere di contenziosi sulla distinzione dell’utilizzo delle due zone. Anche se si può dimostrare l’utilizzo professionale in una zona superiore a quella del 50%, forfetariamente stabilita dalla norma, «quest’ultima non è derogabile» (circolare 35/E/2012, paragrafo 2.2).

Per il reddito d’impresa, invece, nel Tuir manca una disposizione che disciplini il trattamento delle utenze relative agli immobili utilizzati promiscuamente. Secondo la vecchia risoluzione del 7 novembre 1975, n. 9/50091, però, le spese di riscaldamento di immobili adibiti sia «all’attività commerciale che alla sfera privata dell’imprenditore», si possono dedurre per la parte di costo che riguarda i locali con uso commerciale, individuati con una ripartizione proporzionale in base di dati certi e obiettivamente comprovanti, come ad esempio il numero degli «elementi radianti». Un altro metodo di ripartizione tra area business e area privata può essere quello basato sui metri quadri o cubi dell’immobile, utilizzabile, per esempio, per le spese di energia elettrica e gas per il riscaldamento a pavimento, oltre che per le spese condominiali e di pulizia. Idem per l’acqua.

Detrazione dell’Iva
Ai fini della detrazione dell’Iva, in generale, per determinare la quota indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati vanno applicati «criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati» (articolo 19, comma 4, Dpr 633/72). Questa regola vale anche per il trattamento Iva delle utenze delle abitazioni, in quanto scollegate al tipo di immobile a cui si riferiscono (si veda Guida normativa del 19 aprile 2006) e non si applica l’indetraibilità oggettiva dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), Dpr 633/72. Se l’immobile (anche abitativo) è ad uso promiscuo, per la ripartizione delle spese, ad esempio, di riscaldamento, un “criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla cubatura dei rispettivi locali” (circolare 24 dicembre 2007, n. 328, paragrafo 3.2).

Ciao Paola

Oggi per tutta UNICA è una triste giornata. E’ venuta a mancare Paola Zaniboni (66 anni) socia fondatrice di UNICA ed ex Presidente del Consiglio di Amministrazione del CAF IMPRESE UNICA CIDEC Srl.

Tutti noi ci stringiamo attorno alla famiglia e mandiamo un forte e fraterno abbraccio al marito, il collega Paolo Apostolo.