TITOLO XXXIV
MATERNITÀ
Art. 96 – Gravidanza e puerperio – In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio
del periodo di divieto di lavoro, la Lavoratrice dipendente ha l’obbligo di esibire al Datore di
lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico, rilasciato
dall’ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale, indicante la data
presunta del parto. Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la Lavoratrice
dipendente è tenuta ad inviare al Datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato di
nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, prevista dalla Legge. Durante i periodi
di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti. La Lavoratrice dipendente ha diritto
all’erogazione, da parte dell’INPS, di un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione
per tutto il periodo del congedo di maternità obbligatoria. Il Datore di Lavoro è esonerato da qualsiasi integrazione dell’indennità economica a carico dell’INPS, ad eccezione
dell’indennità del 20% della tredicesima mensilità, ai sensi dell’articolo 30 del DPR 21
maggio 1953, n. 568. L’indennità di maternità è anticipata dal Datore di lavoro ed il relativo
importo è posto a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all’INPS. Per le
lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l’INPS provvede
direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità. I periodi di congedo di maternità
devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi
alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia e alle ferie. La Lavoratrice dipendente ha
diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gravidanza, nonché fino
al compimento di un anno di età del bambino; in tale periodo opera, quindi, il divieto di
licenziamento, salvo in caso di:
– esito negativo della prova;
– licenziamento per giusta causa;
– cessazione dell’attività dell’Azienda;
– ultimazione della prestazione per la quale la Lavoratrice è stata assunta, o risoluzione
del rapporto di lavoro per scadenza del termine.
Art. 97 – Sintesi conforme alle disposizioni vigenti all’atto della stesura del CCNL.
Tab. 1 Previsioni per il congedo di maternità
Durata | Periodo | Retribuzione | Previdenza |
---|---|---|---|
5 mesi complessivi (normalmente 2 prima e 3 dopo la data presunta del parto) più eventuale maternità anticipata ove ricorrano le condizioni di Legge verificate dalla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro). |
– 2 mesi precedenti la data presunta del parto; – ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente fino alla data effettiva del parto; – ulteriori giorni non goduti prima del parto (qualora avvenga in data anticipata rispetto quella presunta); – 3 mesi successivi la data del parto (*). |
Indennità corrisposta dall’INPS pari all’80% della retribuzione media giornaliera, secondo quanto stabilito dall’art. 22 D.Lgs. 151/2001, anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1 L. n. 33 /1980. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un’indennità del 20% del valore dei ratei afferenti la 13° mensilità. Il periodo di congedo di maternità obbligatoria è computato nell’anzianità di servizio, e matura regolarmente i ratei relativi alle mensilità supplementari e le ferie. |
Copertura 100% |
Tab. 2 Previsioni per il congedo di paternità
Durata | Periodo | Retribuzione | Previdenza |
---|---|---|---|
5 mesi complessivi utilizzati dal padre in alternativa alla madre soltanto nelle seguenti ipotesi: – morte o grave infermità della madre; – abbandono del bambino da parte della madre; – affidamento del bambino al padre in via esclusiva. Un giorno di astensione obbligatoria. Due giorni di astensione facoltativa, anche continuativi, da fruire in alternativa alla madre.** |
Dopo la nascita del bimbo.Entro 5 mesi dalla nascita del bambino. |
Stessa indennità spettante al congedo di maternità.Indennità corrisposta dall’Inps del 100% |
Copertura 100%Copertura 100% |
* ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi) la Lavoratrice, se non vi sono controindicazioni mediche, può scegliere di posticipare il periodo, assentandosi dal mese precedente la data presunta del parto per i quattro successivi.
** l’astensione è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari a quelli fruiti dal padre.
Tab. 3 Congedo parentale (ex maternità facoltativa)
Durata | Periodo | Retribuzione | Previdenza |
---|---|---|---|
6 mesi continuativi o frazionati (*) |
Nei primi 8 anni di vita del bambino |
Indennità economica pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo di 6 mesi goduti fino al 3° anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (**) Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e modalità stabilite per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. |
Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi contribuzione ridotta con possibilità di integrazione mediante riscatto o prosecuzione volontaria. |
*La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi dell’astensione, il limite massimo complessivo salirà a mesi 11.
**Fino al compimento degli 8 anni del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
Tab. 4 Permessi – Riposi giornalieri (ex riposi allattamento)
Durata | Periodo di godimento | Retribuzione | Previdenza |
---|---|---|---|
Madre: Diritto di uscire dal luogo di lavoro: – se l’orario giornaliero lavorato è superiore alle 6 ore: 2 ore giornaliere di permesso (4 per parti plurimi); – se l’orario è inferiore alle 6 ore: 1 ora di permesso giornaliero. Padre: Diritto di uscire dal luogo di lavoro, come previsto per la madre, nei seguenti casi: 1) in caso di morte o grave infermità della madre; 2) il figlio è affidato al solo padre; 3) la madre lavoratrice dipendente non se ne avvale; 4) la madre è lavoratrice autonoma, libera professionista. |
Durante il primo anno di vita del bambino |
Le ore di riposo giornaliero sono retribuite come normale orario di lavoro mediante un’indennità a carico INPS. L’indennità è anticipata dal Datore di lavoro. Durante i periodi di riposo decorre l’anzianità di servizio ma non maturano ferie né mensilità aggiuntive. |
Copertura ridotta con possibilità di integrazione mediante riscatto o prosecuzione volontaria. |
Tab. 5 Permessi – Malattia del bambino e madre gestante
Genitore | Durata e periodo di godimento | Retribuzione | Previdenza |
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Madre* | – Fino al terzo anno di vita del bambino: diritto per tutta la durata della malattia del bambino; – dai tre agli otto anni: cinque giorni lavorativi per ciascun genitore nell’anno. |
Nessuna. Durante il periodo di malattia del bambino decorre l’anzianità di servizio ma non maturano le ferie e le mensilità differite. |
Fino al terzo anno di età del bambino copertura 100%. Dal terzo fino all’ottavo anno di vita, copertura ridotta con possibilità di integrazione mediante riscatto o prosecuzione volontaria. |
Padre* | Come madre | Come madre | Come madre |
Madre gestante |
Permessi per esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche.** |
100% dal Datore di lavoro |
Copertura al 100% |
* Il diritto all’astensione per malattia del bambino spetta alternativamente alla madre o al padre.
** Il diritto è subordinato alla necessità, documentata, d’eseguire esami, accertamenti e visite durante l’orario di lavoro. La Lavoratrice deve presentare al Datore domanda preventiva e successiva documentazione giustificativa con data ed orario d’effettuazione.