TITOLO XXXIV
MATERNITÀ

Art. 96 – Gravidanza e puerperio – In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio
del periodo di divieto di lavoro, la Lavoratrice dipendente ha l’obbligo di esibire al Datore di
lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico, rilasciato
dall’ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale, indicante la data
presunta del parto. Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la Lavoratrice
dipendente è tenuta ad inviare al Datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato di
nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, prevista dalla Legge. Durante i periodi
di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti. La Lavoratrice dipendente ha diritto
all’erogazione, da parte dell’INPS, di un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione
per tutto il periodo del congedo di maternità obbligatoria. Il Datore di Lavoro è esonerato da qualsiasi integrazione dell’indennità economica a carico dell’INPS, ad eccezione
dell’indennità del 20% della tredicesima mensilità, ai sensi dell’articolo 30 del DPR 21
maggio 1953, n. 568. L’indennità di maternità è anticipata dal Datore di lavoro ed il relativo
importo è posto a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all’INPS. Per le
lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l’INPS provvede
direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità. I periodi di congedo di maternità
devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi
alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia e alle ferie. La Lavoratrice dipendente ha
diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gravidanza, nonché fino
al compimento di un anno di età del bambino; in tale periodo opera, quindi, il divieto di
licenziamento, salvo in caso di:
– esito negativo della prova;
– licenziamento per giusta causa;
– cessazione dell’attività dell’Azienda;
– ultimazione della prestazione per la quale la Lavoratrice è stata assunta, o risoluzione
del rapporto di lavoro per scadenza del termine.
Art. 97 – Sintesi conforme alle disposizioni vigenti all’atto della stesura del CCNL.

Tab. 1 Previsioni per il congedo di maternità

Durata Periodo Retribuzione Previdenza
5 mesi complessivi
(normalmente 2
prima e 3 dopo la
data presunta del
parto) più eventuale
maternità anticipata
ove ricorrano le
condizioni di Legge
verificate dalla DTL
(Direzione Territoriale
del Lavoro).
– 2 mesi precedenti la
data presunta del
parto;
– ove il parto avvenga
oltre tale data, per il
periodo intercorrente
fino alla data effettiva
del parto;
– ulteriori giorni non
goduti prima del parto
(qualora avvenga in data
anticipata rispetto quella
presunta);
– 3 mesi successivi la
data del parto (*).
Indennità corrisposta dall’INPS
pari all’80% della retribuzione
media giornaliera, secondo
quanto stabilito dall’art. 22
D.Lgs. 151/2001, anticipata dal
datore di lavoro ai sensi dell’art.
1 L. n. 33 /1980. Il datore di
lavoro è tenuto a corrispondere
un’indennità del 20% del valore
dei ratei afferenti la 13°
mensilità. Il periodo di congedo
di maternità obbligatoria è
computato nell’anzianità di
servizio, e matura regolarmente i
ratei relativi alle mensilità
supplementari e le ferie.
Copertura
100%

 

Tab. 2 Previsioni per il congedo di paternità

Durata Periodo Retribuzione Previdenza
5 mesi complessivi utilizzati dal
padre in alternativa alla madre
soltanto nelle seguenti ipotesi:
– morte o grave infermità della
madre;
– abbandono del bambino da parte
della madre;
– affidamento del bambino al padre
in via esclusiva.
Un giorno di astensione
obbligatoria.
Due giorni di astensione facoltativa,
anche continuativi, da fruire in
alternativa alla madre.**
Dopo la nascita
del bimbo.Entro 5 mesi
dalla nascita del
bambino.
Stessa indennità
spettante al congedo di
maternità.Indennità corrisposta
dall’Inps del 100%
Copertura
100%Copertura
100%

 

* ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi) la Lavoratrice, se non vi sono controindicazioni mediche, può scegliere di posticipare il periodo, assentandosi dal mese precedente la data presunta del parto per i quattro successivi.
** l’astensione è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari a quelli fruiti dal padre.

Tab. 3 Congedo parentale (ex maternità facoltativa)

Durata Periodo Retribuzione Previdenza
6 mesi
continuativi
o frazionati
(*)
Nei primi 8
anni di vita
del bambino
Indennità economica pari al 30% della
retribuzione media giornaliera, per un periodo
massimo di 6 mesi goduti fino al 3° anno di età
del bambino.
Per i periodi successivi, la stessa prestazione
spetta se risulta soddisfatta la condizione di
reddito richiesta. (**)
Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione
dello stesso, valgono le stesse leggi e modalità
stabilite per l’astensione obbligatoria.
Il periodo di astensione facoltativa è computato
nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie, alle mensilità supplementari
ed al trattamento di fine rapporto.
Copertura al
100% per i mesi
goduti fino al
terzo anno di vita
del bambino.
Per i periodi
successivi
contribuzione
ridotta con
possibilità di
integrazione
mediante riscatto
o prosecuzione
volontaria.

 

*La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi dell’astensione, il limite massimo complessivo salirà a mesi 11.
**Fino al compimento degli 8 anni del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Tab. 4 Permessi – Riposi giornalieri (ex riposi allattamento)

Durata Periodo di godimento Retribuzione Previdenza
Madre:
Diritto di uscire dal luogo di
lavoro:
– se l’orario giornaliero lavorato
è superiore alle 6 ore: 2 ore
giornaliere di permesso (4 per
parti plurimi);
– se l’orario è inferiore alle 6 ore:
1 ora di permesso giornaliero.
Padre:
Diritto di uscire dal luogo di lavoro,
come previsto per la madre, nei seguenti
casi:
1) in caso di morte o grave
infermità della madre;
2) il figlio è affidato al solo
padre;
3) la madre lavoratrice
dipendente non se ne
avvale;
4) la madre è lavoratrice
autonoma, libera
professionista.
Durante il
primo anno di
vita del
bambino
Le ore di riposo
giornaliero sono
retribuite come
normale orario di
lavoro mediante
un’indennità a
carico INPS.
L’indennità è
anticipata dal
Datore di lavoro.
Durante i periodi
di riposo decorre
l’anzianità di
servizio ma non
maturano ferie né
mensilità
aggiuntive.
Copertura ridotta con
possibilità di
integrazione mediante
riscatto o prosecuzione
volontaria.

 

Tab. 5 Permessi – Malattia del bambino e madre gestante

 

Genitore Durata e periodo di godimento Retribuzione Previdenza
Madre* – Fino al terzo anno di vita
del bambino: diritto per
tutta la durata della
malattia del bambino;
– dai tre agli otto anni:
cinque giorni lavorativi
per ciascun genitore
nell’anno.
Nessuna.
Durante il periodo di
malattia del
bambino decorre
l’anzianità di servizio
ma non maturano le
ferie e le mensilità
differite.
Fino al terzo anno di età del
bambino copertura 100%.
Dal terzo fino all’ottavo anno
di vita, copertura ridotta con
possibilità di integrazione
mediante riscatto o
prosecuzione volontaria.
Padre* Come madre Come madre Come madre
Madre
gestante
Permessi per esami prenatali,
accertamenti clinici o visite
mediche.**
100% dal Datore di
lavoro
Copertura al 100%

 

* Il diritto all’astensione per malattia del bambino spetta alternativamente alla madre o al padre.
** Il diritto è subordinato alla necessità, documentata, d’eseguire esami, accertamenti e visite durante l’orario di lavoro. La Lavoratrice deve presentare al Datore domanda preventiva e successiva documentazione giustificativa con data ed orario d’effettuazione.