TITOLO XXXI
CONGEDO PER MATRIMONIO

Art. 93 – Al Lavoratore sarà concesso, in occasione del matrimonio, un periodo di congedo
straordinario retribuito della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Tale periodo
dovrà essere fruito entro 30 giorni dal matrimonio.
Durante il congedo matrimoniale il Lavoratore è considerato a tutti gli effetti in servizio e
percepisce la Retribuzione Giornaliera Normale. In via ordinaria la richiesta di congedo
matrimoniale è da presentarsi dal Lavoratore al Datore di lavoro con un termine di
preavviso pari a 15 giorni.

Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale il Lavoratore dovrà
produrre all’Azienda copia del certificato di matrimonio. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano ai Lavoratori in prova e ai Lavoratori con contratto a termine di
durata inferiore ai 12 mesi.