TITOLO XII
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(Aggiornato dall’Accordo sul Contratto a Tempo Determinato del 28 luglio 2014)
Art. 36 – Assunzione – Documentazione – Fermo restando che la forma comune del
rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto delle norme legali e
contrattuali, l’apposizione di un termine.
L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti
indicazioni:
a) la tipologia del contratto di assunzione;
b) la data prevista di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata;
c) la località in cui il lavoratore presterà la sua opera;
d) la categoria professionale cui il lavoratore sarà assegnato, la sua qualifica, livello e
retribuzione;
e) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto Collettivo di Lavoro;
f) la durata dell’eventuale periodo di prova;
g) le altre eventuali condizioni particolari concordate.
La lettera di assunzione deve indicare anche il cognome e nome e/o ragione sociale,
l’indirizzo, il codice fiscale del Datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla
Legge. Il Lavoratore sottoscriverà per accettazione la lettera di assunzione.
Al Lavoratore deve essere consegnato gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di
assunzione copia del presente CCNL (disponibile presso le Sedi delle Parti sottoscrittrici).
Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale acquisita;
b) documentazione e dichiarazioni necessarie per l’applicazione delle norme previdenziali
e fiscali;
c) altri documenti e certificati eventualmente richiesti dal Datore di lavoro.
Il Lavoratore dipendente dovrà dichiarare all’Azienda la sua residenza e/o dimora e
notificare tempestivamente i successivi mutamenti.
Art. 37 – Lavoro a Tempo Determinato: caratteristiche (durata, proroga,
successione dei contratti e diritto di precedenza).
Per effetto della Legge 78/2014, di conversione del D. L. 34/2014, è ammessa l’apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualsiasi
mansione, non superiore a trentasei mesi, comprensivi delle eventuali propoghe.
Il limite quantitativo percentuale alla stipulazione di contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato è stabilito nelle misure indicate ai punti 1., 2. e 3. che seguono.
1. DEROGHE PARTICOLARI SUI LIMITI PERCENTUALI
In deroga al limite percentuale previsto dall’art. 1 del D. Lgs 368/2001 (20%), è ammessa l’assunzione con contratto a Tempo Determinato, senza limiti quantitativi, per le seguenti ragioni, di seguito meglio precisate:
a) oggettive;
b) soggettive;
c) di rioccupazione.
1.a) Ragioni oggettive:
– quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un appalto o di un
servizio, definiti e che siano predeterminati nel tempo od aventi carattere
straordinario od occasionale;
– per l’esecuzione di lavorazioni a fasi successive che richiedano maestranze con
specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate nell’Azienda o nella
Cooperativa, limitatamente alle fasi esecutive, complementari od integrative e per le
quali non vi sia possibilità di assicurare continuità di lavoro nell’ambito dell’Azienda
o della Cooperativa stessa;
– per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o servizi connessi
alla ricorrente necessità d’intensificazione del lavoro in particolari periodi dell’anno
quali, ad esempio, attività:
– nei campeggi, negli stabilimenti balneari, nei villagi e porti turistici;
– nelle aziende termali;
– correlate all’esercizio degli impianti di risalita sciistici e, in genere, negli impianti
sportivi estivi o invernali;
– nei servizi di ristorazione, commerciali, di assistenza o alberghi presenti nelle
zone turistiche o nelle città d’arte o nelle fiere o manifestazioni o lungo i percorsi
autostradali.
La contrattazione di secondo livello potrà meglio definire tale previsione
adattandola alle particolari esigenze locali od aziendali;
– nella fase di avvio di nuove attività nell’arco dei primi 36 mesi;
nel caso di acquisizione di aziende o di cambio di appalto, i lavoratori assunti e/o
trasferiti nei primi 36 mesi della nuova gestione;
– per le attività già previste nell’elenco allegato al Decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni, che si riportano:
• Sgusciatura delle mandorle.
• Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pigne.
• Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole,
lamponi, mirtilli, ecc.).
• Raccolta e spremitura delle olive.
• Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell’uva, torchiatura
delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino).
• Monda e trapianto, taglio e raccolta del riso.
• Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei
foraggi.
• Lavorazione del falasco.
• Lavorazione del sommacco.
• Maciullazione e stigliatura della canapa.
• Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli.
• Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all’aperto del lino.
• Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere
consortili di bonifica.
• Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde.
• Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco.
• Taglio dei boschi, per il personale addetto all’abbattimento delle piante per
legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere,
alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto.
• Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero.
• Scorzatura e marinatura del pesce.
• Salatura e marinatura del pesce.
• Pesca e lavorazione del tonno.
• Lavorazione delle sardine sott’olio (per le aziende che esercitano solo tale
attività).
• Lavorazione delle carni suine.
• Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino.
• Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di
prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo
di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi
contenitori.
• Produzione di liquirizia.
• Estrazione dell’olio dalle sanse e sua raffinazione.
• Estrazione dell’olio dal vinacciolo e sua raffinazione.
• Estrazione dell’alcool dalle vinacce e dalle mele.
• Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo).
• Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco.
• Spiumatura della tiffa.
• Sgranellatura del cotone.
• Lavatura della paglia per cappelli.
• Trattura della seta.
• Estrazione del tannino.
• Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti
le festività del Natale e della Pasqua.
• Cave di alta montagna.
• Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici,
per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne
stagionali.
• Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina
nelle quali si faccia uso di essiccatoi all’aperto.
• Cernita insaccamento delle castagne.
• Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole.
• Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei
relativi imballaggi.
• Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione.
• Lavaggio e imballaggio della lana.
• Fiere ed esposizioni.
• Lavori preparatori della campagna salifera sfangamento canali, ripristino
arginature mungitura e cilindratura caselle salanti, sistemazione aie di
stagionatura, salinazione movimento di acque, raccolta del sale.
• Spalatura della neve.
• Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle
aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non
inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.
• Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella
lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli
spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita.
• Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive.
• Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento
professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi.
• Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.
• per specifici spettacoli ovvero programmi radiofonici e televisivi;
• con lavoratori di età superiore a 55 anni.
1.b) Ragioni soggettive:
– nel caso di sostituzione di Lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto di lavoro.
1.c) Ragioni di rioccupazione:
Al fine di incentivare la rioccupazione, per qualsiasi mansione, è ammessa l’assunzione
con contratto a tempo determinato, senza limiti quantitativi:
– di disoccupati che siano già regolarmente iscritti da almeno 3 mesi presso i Centri
per l’Impiego Territoriali competenti.
2. DEROGHE PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI
In aggiunta a quanto precede, è ammessa l’assunzione con contratto a tempo
determinato, nel limite del 20% dei Lavoratori in forza a tempo indeterminato presso
l’Azienda, per la generalità dei Lavoratori non rientranti nelle categorie di cui alla
precedente punto 1.
Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato, saranno compresi gli
Apprendisti, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità, i lavoratori a tempo parziale (in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa
effettuata), in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto a tempo
determinato.
Per i Datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, è sempre possibile
effettuare, a questo titolo, due assunzioni a tempo determinato.
Se dall’applicazione matematica della percentuale del 20% sul numero dei lavoratori
assunti a tempo indeterminato, deriva un numero decimale, i contratti a tempo
determinato consentiti, saranno quelli risultanti dal solo valore intero.
3. CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
La disciplina contrattuale sui seguenti punti, è cedevole rispetto a quella di Secondo
Livello:
a) definizione delle Aziende, attività e/o delle mansioni soggette a stagionalità e, cioè,
che presentano significativi periodi di rarefazione od intensificazione del lavoro;
b) definizione del “Premio di fine stagione aziendale” nelle aziende che occupano lavoratori
stagionali;
c) definizione delle deroghe legalmente ammesse al fine di migliorare la competitività
e la qualità dei servizi aziendali;
d) definizione di eventuali trattamenti correlati al Contratto a tempo determinato
quali, ad esempio, la contabilizzazione della gratifica natalizia o tredicesima
mensilità in ratei mensili e/o la definizione di ulteriori benefici ed oneri correlati
alle prestazioni rese dagli Organismi Bilaterali (En.Bi.C.) ai lavoratori a tempo
determinato.
Resta inteso che qualora la legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto sopra
indicato, il rapporto di lavoro dovrà essere regolato a norma di legge.
Il contratto a tempo determinato per non essere trasformato di diritto in contratto a tempo
indeterminato deve rispettare le condizioni previste dalla legge, in particolare, per le
proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione e le interferenze con il lavoro somministrato.
In generale, il contratto a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra
lo stesso Datore di lavoro e lo stesso Lavoratore, non potrà superare i 36 mesi
d’effettivo lavoro, comprensivi di proroga, rinnovi ed eventuale lavoro
somministrato.
Prosecuzione oltre il termine
In caso di continuazione del lavoro dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato, il datore di lavoro che non trasformi il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, dovrà corrispondere al lavoratore una maggiorazione della
P.B.N.C.M. pari al 20% fino al 10° giorno successivo ed al 40% per ciascun giorno ulteriore,
fermo restando che se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno, in caso di contratto
di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi, il contratto si
considera a tempo indeterminato dalla data di scadenza.
Successive assunzioni del medesimo lavoratore con contratto a termine, sempre entro i
predetti 36 mesi complessivi, dovranno rispettare i periodi d’interruzione previsti
dalla legge, ovvero 10 giorni dalla data di scadenza per i contratti di durata fino a 6 mesi,
20 giorni, sempre dalla data di scadenza, per i contratti di durata superiore a 6 mesi. Nel
caso in cui tale disposizione non sia rispettata, fatta salva l’esclusione dei lavoratori impiegati
nelle attività stagionali, il secondo contratto, a norma di legge, si considera a tempo
indeterminato.
Le Parti, al fine di rispondere alle esigenze locali e migliorare l’efficienza dell’Azienda,
demandano alla contrattazione di secondo livello il compito d’individuare eventuali casi di
applicazione dei termini ridotti previsti dal comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs. 368/2001 così
come modificato dalla L. 99/2013.
Diritto di precedenza
Il Lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa Azienda
abbia prestato negli ultimi 36 mesi attività lavorativa per un periodo superiore a 18 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal Datore di lavoro entro i successivi 12 mesi. Tale diritto potrà essere esercitato solo con riferimento alle mansioni già espletate nei rapporti a termine ed a condizione che il Lavoratore abbia
manifestato la propria volontà per iscritto al Datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di
cessazione del rapporto a termine.
L’Azienda e il Lavoratore potranno richiedere all’Ente Bilaterale la certificazione del
Contratto a Tempo Determinato.
Attività stagionali
Quando ricorrano i periodi riconducibili alle attività stagionali o alle iniziative promo
pubblicitarie, per cui occorra procedere all’assunzione a tempo determinato di Lavoratori, è
necessario che il ricorso a tale tipo di contratto sia contenuto nel tempo necessario al lavoro
da effettuarsi, con possibilità di anticipare l’assunzione per un periodo di formazione,
addestramento e/o aggiornamento della durata massima di 1/3 della durata del contratto e,
comunque, non superiore a giorni 30, e da un analogo periodo per le consegne del lavoro
svolto. L’inizio anticipato e l’eventuale proroga devono risultare dal contratto d’assunzione
sottoscritto dal Datore di lavoro e dal Lavoratore. Nell’arco dello stesso ciclo d’attività
stagionale, non è consentito per ogni singolo Lavoratore superare la durata massima
complessiva di 6 mesi nell’anno di calendario, comprese le eventuali proroghe e i periodi di
formazione, addestramento e consegne. Nei contratti stagionali non trova applicazione la
disciplina relativa alla durata massima dei contratti a tempo determinato e alla loro
successione. Il Lavoratore assunto a termine per lo svolgimento d’attività stagionali ha diritto
di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso Datore di lavoro
per le medesime attività stagionali, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto
al Datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione.
Il diritto di precedenza si estingue entro 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
Art. 38 – Tredicesima mensilità – Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui
durata prevista sia inferiore a 12 mesi, la tredicesima mensilità, con previsione nella lettera di assunzione o successivo accordo assistito, potrà essere corrisposta frazionata mediante il
riconoscimento dell’8,33% della Retribuzione Mensile Lorda Normale spettante per ciascun
mese lavorato, o frazione di mese superiore a 15 giorni.
Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione del rateo di permessi
retribuiti mediante il riconoscimento del 2,32% della R.M.L.N.
Art. 39 – Lavoro a Tempo Determinato: Principio di non discriminazione – Al
lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la gratifica natalizia o tredicesima mensilità, i permessi retribuiti, il trattamento di fine rapporto e ogni altro
trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato
comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di
classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo
prestato, fatta salva la possibilità di monetizzazione frazionata degli istituti nei casi di
rapporto previsto inferiore a mesi 12, come previsto all’art. 38 che precede o quando così
stabilito dalla Contrattazione Aziendale di Secondo Livello. Il T.F.R. maturato potrà essere
destinato dal Lavoratore ad un Fondo di Previdenza Complementare, a parità di condizioni
dei lavoratori a tempo indeterminato.